Nei giudizi di riconoscimento della paternità di cui all’art. 250, comma 4, c.c., in cui sia stata proposta opposizione, il mancato ascolto del minore, privo di espressa motivazione da parte del giudicante sulla sua assenza di discernimento, che solo può giustificare l’omissione, inficia il procedimento di riconoscimento, giacché il minore è qualificabile come parte in senso sostanziale, in quanto portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore.
Corte di Cassazione, sez. I, 07 ottobre 2014, n. 21101
Teramo, 09 Ottobre 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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