Nell'annunciare la recente ulteriore manovra finanziaria di agosto, i rappresentanti del governo hanno tenuto a precisare che la scuola e i lavoratori della scuola non sono stati toccati dai vari provvedimenti.
In realtà, 4 articoli riguardano direttamente docenti e personale ATA, in quanto dipendenti pubblici (tralascio ovviamente le ulteriori ricadute sugli stessi per effetto del taglio dei trasferimenti agli enti locali e le inevitabili ricadute in termini di pressione fiscale e minori servizi erogati).
Le materie della manovra bis che ci interessano riguardano il TFR, le pensioni e le festività:
Art. 16. Pensionamento coatto dei dipendenti pubblici con 40 anni di retribuzione.
Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.
Art. 21. Sempre in materia di previdenza
Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Il testo integrale dell’articolo 59 comma 9 della legge 449/97
Art. 22. Buonuscita rimandata di due anni. La norma riguarderà coloro che faranno richiesta di pensionamento senza aver raggiunto i limiti di età, cioè, coloro che hanno raggiunto almeno 60 anni di età e un minimo di 35 anni di servizio.
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."
Art. 24. Festività laiche
A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonchè le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Il tresto integrale del decreto