Conclusioni del Tribunale di Aosta.
Deve quindi concludersi che Nirta Giuseppe, per tutti i sopra enunciati motivi, sia persona dotata di elevata pericolosità.
Queste affermazioni appaiono rafforzate nella loro gravità dalla scoperta dell’ingente attività finanziaria clandestina all’estero di cui si è detto, oltre che dall’esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare facente capo al proposto ed alla sua stretta cerchia famigliare. L’imponente patrimonio mobiliare ed immobiliare non avrebbe potuto assolutamente essere accumulato da una famiglia, quale quella dei Nirta, i cui componenti risultano svolgere modeste attività lavorative dalle quali traggono redditi a dir poco sufficienti a far fronte alle ordinarie spese della vita quotidiana, se non attraverso lo svolgimento dei traffici delittuosi di cui si è detto da parte del proposto ed in particolare del redditizio narcotraffico, anche internazionale. Le stesse difese non hanno fornito la prova, onere che su di esse incombeva, della liceità della provvista necessaria all’acquisto dei cespiti immobiliari e dei beni mobili intestati a questi ed ai suoi famigliari tuttora in sequestro, né della provenienza lecita dei denari depositati sui conti, italiani ed esteri, in sequestro. Deve pertanto applicarsi nei confronti del proposto la misura di prevenzione personale richiesta nella sua massima estensione temporale, tenuto conto della caratura deviante del soggetto, con tutte le conseguenti prescrizioni. Ricorrono, infine, per le ragioni tutte esposte, i presupposti di cui all’art. 24 dlgs. cit, con la conseguenza che va disposta la confisca di tutti i beni in sequestro, fatta ovviamente eccezione per i beni già dissequestrati nel corso del presente procedimento, per i quali valgono le già espresse considerazioni circa la loro non riconducibilità ad attività illecite. Spese del presente procedimento a carico del proposto e delle altre parti private, fra loro in solido, poiché soccombenti. (roberto mancini)