In caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore senza l’uso del casco protettivo (art. 171 del codice della strada), ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore (in relazione a quanto previsto dall’art. 213, comma 2 sexies, del codice della strada, nel testo, ratione temporis applicabile, introdotto dall’art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, prima delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), senza che sia applicabile, nella specie, l’art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.
Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 13 febbraio 2013, n. 3613
Teramo, 15 Febbraio 2013 Avv. Annamaria Tanzi
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