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La normativa sul completamento orario dei supplenti

Da Maestro Roberto

La normativa sul completamento orario dei supplenti

In un periodo in cui nelle scuole si cerca di comporre il mosaico di spezzoni orari da coprire, insorgono diversi problemi legati alla normativa sul completamento orario dei supplenti.
Il prezioso OrizzonteScuola propone una guida, curata dalla mitica Lalla, che prende in esame le condizioni pratiche attraverso le quali i docenti possono acquisire il completamento di orario, tenendo conto delle diverse variabili: orari rigidi, limiti inderogabili, supplenze che si sovrappongono. 

 

Il completamento di orario è stabilito dall'art. 4 del Regolamento delle supplenze:

"L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno."

Innanzitutto va messo in evidenza che per la prima volta quest'anno il ministero non ha derogato alla norma, ossia non ha concesso ai docenti che hanno accettato uno spezzone seppure in presenza di cattedre intere, di completare l'orario.

Il completamento d'orario, sia da Graduatoria ad esaurimento che da graduatoria di istituto, è possibile solo se la scelta dello spezzone è avvenuto in assenza di cattedre intere.

Il completamento d'orario è un diritto?

La norma dice che il docente "conserva titolo" al completamento d'orario. Una formulazione vaga e imperfetta, che spesso autorizza i dirigenti scolastici a imporre il proprio divieto al completamento.

In merito la FGU Padova e l'Ufficio Scolastico di Venezia sono intervenuti per sottolineare come il dettato delle norme vada inteso nel senso di "diritto", chiedendo ai dirigenti scolastici di mettere in atto tutte le iniziative per agevolare tale diritto al completamento anche con possibili adattamenti dell’orario scolastico.

Il comunicato della FGU Padova

Il comunicato dell'UST di Venezia

Il problema di solito è quello: conciliare gli orari con lo spezzone per cui si è già in servizio, con una proposta di supplenza con annesso orario già determinato. Si arriva a proporre anche 6 ore distribuite su 6 giorni (testimonianza sul forum)

L'orario è veramente immodificabile? Perchè il docente in servizio nella scuola può avanzare i desiderata affinchè il suo orario di servizio sia quanto più efficiente e comodo possibile, e invece il docente chiamato a completare dovrebbe semplicemente accettare l'orario imposto? Si ricordi che spesso i cambi richiesti non attengono alla sfera dei desiderata (giorno libero, impossibilità ad arrivare in prima ora), ma sono dettati dalla necessità di incastrare le ore per poter accettare il completamento.

L'orario settimanale di servizio è una prassi, ma non è certo immodificabile per sopravvenute esigenze. E il tribunale di Rimini lo ha sottolineato in una sentenza: "L'orario è atto di gestione e può essere modificato dal dirigente in qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi del servizio"

3 scuole in 2 comuni

Questo il limite massimo per il completamento. Il Ministero lo ha ribadito nella nota del 13 settembre 2011 avvertendo che con il nuovo sistema Vivifacile sarà più semplice gestire tale limite, potendo visionare già on line il numero di scuole in cui il docente è impegnato. Peccato che la normativa non tenga conto delle mutate condizioni, laddove una stessa dirigenza è a capo di numerosi plessi, sedi distaccate, spesso dislocate in comuni diversi.

Il completamento può avvenire anche oltre le 18 ore nella secondaria?

No, il completamento non può superare l'orario obbligatorio del docente di ruolo

L'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo è indicato dall'art. 28 del CCNL 2006 2009: "In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. "

Quindi orario obbligatorio per i docenti di ruolo a 18 ore, possibile completamento per i supplenti a 18 ore. La norma è valida sia che il completamento avvenga con scuola non statale che statale.

leggi anche Supplenze, numero max di ore cumulabili tra scuola statale e non statale

Il frazionamento orario delle relative disponibilità

Cosa vuol dire "salvaguardare l'unicità dell'insegnamento"?

Il frazionamento deve tenere conto delle esigenze didattiche relative alle singole discipline, così ad es. una disponibilità di 4 ore relativa solo ad Italiano o Matemativa per una classe non può essere scissa.

In questi anni si è formato un dibattito sulla possibilità/convenienza di scindere insegnamenti quali Italiano/Storia, Matematica/Fisica, Filosofia/Storia. L'orientamento (in questi casi comunque è sempre bene concordare con il Dirigente Scolastico) è quello di consentire la scissione, dato che essa è diventata prassi comune anche per i docenti di ruolo in seguito alla contrazione di cattedre e alla razionalizzazione imposta dalle riforme sugli ordinamenti scolastici.

E' chiaro che le ore destinate alle attività di sostegno per un alunno non possono essere scisse.


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