Foto LaPresse - Marco Cantile
Mercoledì 2 febbraio il Senato ha approvato un disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale, dopo un lungo percorso parlamentare e già due voti sia alla Camera che al Senato. L’approvazione è avvenuta dopo che il governo ha posto la questione di fiducia, cosa per cui è stato molto criticato da Forza Italia e dal Movimento 5 Stelle. L’approvazione finale è arrivata con 149 voti favorevoli, 3 voti contrari e 15 astenuti. Poco dopo il voto il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che è stato un grande sostenitore della legge, ha twittato per esprimere soddisfazione:
Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge. #finalmente— Matteo Renzi (@matteorenzi) 2 marzo 2016
Omicidio stradale
Dopo l’articolo 589 del codice penale – quello che riguarda l’omicidio colposo – sono stati inseriti un bis e un ter. Il primo prevede da due a sette anni di reclusione per chiunque causi la morte di una persona come conseguenza della violazione delle norme stradali e il carcere da otto a dodici anni per omicidio colposo commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe. Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
La pena diminuisce tra i cinque e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. La stessa pena si applica quando il conducente di un mezzo a motore procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita»; oppure procede a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità su strade extra-urbane; oppure se ha attraversato un incrocio non rispettando un semaforo rosso, se guidava contromano o “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”.
La pena può aumentare nel caso il conducente sia sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i diciotto anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.
L’articolo 589-ter introduce un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non può essere inferiore ai cinque anni.
Lesioni stradali
La legge prevede la sostituzione dell’articolo 590-bis del codice penale e l’aggiunta di un ter, un quater e un quinquier. Il 590 bis prevede che chiunque provochi a qualcuno lesioni personali per violazione delle norme stradali venga punito con reclusione da 3 mesi a un anno nel caso di lesioni gravi e con reclusione da un anno a tre anni nel caso di lesioni gravissime.
Chiunque causi lesioni personali per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe viene punito con la reclusione da tre a cinque anni nel caso delle lesioni gravi e con la reclusione da quattro a sette anni nel caso delle lesioni gravissime.
Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
Chiunque causi lesioni personali per guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano se il conducente che causa lesioni procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita»; oppure procede a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità su strade extra-urbane; oppure se ha attraversato un incrocio non rispettando un semaforo rosso, se guidava contromano o “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”.
La pena può aumentare nel caso il conducente sia sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i sette anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.
L’articolo 590 ter prevede che in caso di fuga la pena venga aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non possa essere inferiore ai tre anni di reclusione. Gli articolo 590 quater e quinquies riguardano le circostanze aggravanti e la definizione di strade urbane ed extraurbane.
La revoca della patente
La revoca della patente è prevista come pena accessoria sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. Nel primo, la revoca parte da 5 anni se la morte di una persona è causata per semplice violazione del codice della strada e arriva fino a 15 anni e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186, quello che fa riferimento alla guida sotto influenza di alcol (quindi per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se si commette il reato di lesioni personali, la revoca è inferiore: 5 anni di base, fino a 10 se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186 o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Fonte: Il Post