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La nuova legge sull’omicidio stradale

Creato il 03 marzo 2016 da Andrea86
Cosa prevede la nuova legge approvata mercoledì in Senato dopo un lungo percorso parlamentare
La nuova legge sull’omicidio stradaleFoto LaPresse - Marco Cantile
Mercoledì 2 febbraio il Senato ha approvato un disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale, dopo un lungo percorso parlamentare e già due voti sia alla Camera che al Senato. L’approvazione è avvenuta dopo che il governo ha posto la questione di fiducia, cosa per cui è stato molto criticato da Forza Italia e dal Movimento 5 Stelle. L’approvazione finale è arrivata con 149 voti favorevoli, 3 voti contrari e 15 astenuti. Poco dopo il voto il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che è stato un grande sostenitore della legge, ha twittato per esprimere soddisfazione:
Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge. #finalmente— Matteo Renzi (@matteorenzi) 2 marzo 2016

Omicidio stradale
Dopo l’articolo 589 del codice penale – quello che riguarda l’omicidio colposo – sono stati inseriti un bis e un ter. Il primo prevede da due a sette anni di reclusione per chiunque causi la morte di una persona come conseguenza della violazione delle norme stradali e il carcere da otto a dodici anni per omicidio colposo commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto l’effetto di droghe. Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
La pena diminuisce tra i cinque e i dieci anni di carcere se l’omicidio colposo stradale viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. La stessa pena si applica quando il conducente di un mezzo a motore procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita»; oppure procede a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità su strade extra-urbane; oppure se ha attraversato un incrocio non rispettando un semaforo rosso, se guidava contromano o “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”.
La pena può aumentare nel caso il conducente sia sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i diciotto anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.
L’articolo 589-ter introduce un’aggravante: in caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non può essere inferiore ai cinque anni.
Lesioni stradali
La legge prevede la sostituzione dell’articolo 590-bis del codice penale e l’aggiunta di un ter, un quater e un quinquier. Il 590 bis prevede che chiunque provochi a qualcuno lesioni personali per violazione delle norme stradali venga punito con reclusione da 3 mesi a un anno nel caso di lesioni gravi e con reclusione da un anno a tre anni nel caso di lesioni gravissime.
Chiunque causi lesioni personali per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe viene punito con la reclusione da tre a cinque anni nel caso delle lesioni gravi e con la reclusione da quattro a sette anni nel caso delle lesioni gravissime.
Se il conducente esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone e di cose, si applica la stessa pena con tassi alcolemici inferiori: il limite è fissato a 0,8 grammi per litro.
Chiunque causi lesioni personali per guida in stato di ebrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le stesse pene si applicano se il conducente che causa lesioni procede «in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita»; oppure procede a più di 50 chilometri orari oltre il limite di velocità su strade extra-urbane; oppure se ha attraversato un incrocio non rispettando un semaforo rosso, se guidava contromano o “a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua”.
La pena può aumentare nel caso il conducente sia sprovvisto di patente o nel caso la sua patente sia stata sospesa o revocata e nel caso in cui il conducente sia proprietario del veicolo che guida e il veicolo sia sprovvisto di assicurazione. In caso di morte di più persone la pena può arrivare a essere di tre volte la pena più grave prevista dalla legge, ma non può superare i sette anni. La pena può invece diminuire fino alla metà nel caso in cui la morte di una persona “non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”.
L’articolo 590 ter prevede che in caso di fuga la pena venga aumentata da un terzo ai due terzi e comunque non possa essere inferiore ai tre anni di reclusione. Gli articolo 590 quater e quinquies riguardano le circostanze aggravanti e la definizione di strade urbane ed extraurbane.
La revoca della patente
La revoca della patente è prevista come pena accessoria sia in caso di omicidio stradale che di lesioni. Nel primo, la revoca parte da 5 anni se la morte di una persona è causata per semplice violazione del codice della strada e arriva fino a 15 anni e fino a 20 anni se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186, quello che fa riferimento alla guida sotto influenza di alcol (quindi per tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o per aver guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se si commette il reato di lesioni personali, la revoca è inferiore: 5 anni di base, fino a 10 se in passato si è stati condannati per violazione del codice della strada all’articolo 186 o per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Fonte: Il Post

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