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La nuova Super DIA è realtà: ecco il modello unificato

Creato il 17 luglio 2015 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
La nuova Super DIA è realtà: ecco il modello unificato

La nuova super DIA o, più correttamente, la modulistica della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire è realtà. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonoma, infatti, ha approvato nella giornata di ieri il modulo unificato che varrà sull’intero territorio nazionale in accordo con il programma di alleggerimento degli oneri burocratici previsti dal Decreto Sblocca Italia (vai al nostro dossier sulla semplificazione edilizia).

Adesso le Regioni hanno tre mesi di tempo (90 giorni) per emanare il provvedimento di adozione, per cui entro la fine di ottobre avremo in tutti i Comuni italiani lo stesso modulo per la nuova super DIA. Tale adeguamento è obbligatorio per le tutte le Regioni a eccezione di quelle a statuto speciale, dove l’adozione è opzionale.

Come già anticipato qualche giorno fa, non tutte le Regioni italiane annoverano la nuova super DIA tra gli strumenti previsti (Emilia Romagna e Toscana le realtà più rilevanti in questo senso) ma in alcune, come le Lombardia, è un mezzo molto utilizzato. In tale ambito regionale la novità rivestirà pertanto grande importanza (leggi l’articolo).

Nello specifico (art. 1, comma 2 dell’accordo approvato ieri: “Le Regioni entro novanta giorni dall’adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, la modulistica”.

Le attivita’ soggette alla super DIA

Riassumiamo qui gli interventi edilizi che potranno essere realizzati con l’utilizzo della nuova super DIA in alternativa al permesso di costruire:

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 10, comma 1, lett. c) del testo unico edilizia).

2. Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi.

3. Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate

La modulistica della nuova super DIA alternativa al permesso di costruire andrà presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia o allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Scarica la modulistica della nuova Super DIA alternativa al permesso di costruire


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