ABOLIZIONE della POSIZIONE ASSICURATIVA INPS:
con l’abrogazione della L. 322/1958 che, attraverso il trasferimento gratuito dei contributi all’INPS, consentiva comunque agli iscritti alla gestione ex INPDAP di ricevere una prestazione dall’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’lNPS (art. 12 L. 122/2010), si è determinata la possibilità di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro (INPDAP, circ. 18/2010).
Pertanto il diritto ad una pensione deve essere garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell’ammontare minimo prescritto dalla legge, fermo restando che l’erogazione di tale trattamento, sia esso di vecchiaia che di anzianità, può avvenire solo al compimento del prescritto requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa.
Tale pensione verrà così calcolata:
° per la liquidazione della quota A) (anzianità fino al 31.12.1992) viene presa in considerazione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come certificata nella posizione assicurativa dell’iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione dell’interessato.Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza;
° per la quota B) (anzianità dal 1.1.1993 al 31.12.1995) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate.
La regola della costituzione della posizione assicurativa vale ancora per le seguenti situazioni:
1) per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d’ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010, viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS;
2) per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava soltanto su domanda), l’abrogazione del beneficio riguarda tutti coloro che sono cessati dal servizio e non abbiano presentato domanda entro il 30 luglio 2010