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La previdenza dei dipendenti pubblici: deroghe, lavori usuranti, aspettative di vita

Creato il 28 giugno 2014 da Robertoborz
LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI: DEROGHE, LAVORI USURANTI, ASPETTATIVE DI VITA LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
DEROGHE: anche per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione ex INPDAP valgono le deroghe generali per anticipare la pensione sia di vecchiaia che anticipata, compresa la disciplina sui lavori usuranti.
Valgono anche le deroghe per garantire agli stessi iscritti la salvaguardia dei diritti maturati con le regole previgenti alla L. 214/2011. In particolare tra queste segnalo la deroga a favore del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Questi assicurati possono chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni (art. 72 L. 133/2008).
Per beneficiare della deroga gli interessati devono avere in corso l’istituto dell’esonero al 4 dicembre 2011 (a tale data deve essere intervenuto il provvedimento di concessione). Il regime previgente trova applicazione anche nei riguardi del personale in esonero che matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2011, purché l’esonero fosse in corso al 4 dicembre 2011 e risulti la capienza del contingente massimo ammesso in base alle risorse stanziate (Min. funz. pubb., circ. 2/2012).
LAVORI USURANTI: fermo restando l’applicazione della disciplina generale a cui rinviamo, i dipendenti pubblici beneficiari devono presentare la domanda, corredate della prescritta documentazione tra cui il modello PA04 (elenco servizio prestato e retribuzioni), intese ad ottenere il pensionamento anticipato i cui requisiti si conseguono entro il 31 dicembre 2012, con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente alla gestione ex INPDAP anche tramite Posta elettronica certificata (INPDAP, circ. 43/2011).
PENSIONE e ASPETTATIVA di VITA: i requisiti di età sopra indicati per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anzianità devono essere aggiornati ogni 3 anni in funzione dell’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT (art. 22-ter L. 102/2009 – art. 12 L. 122/2010 – art. 1, co. 18, L. 111/2011 – art. 24 L. 214/2011).
In sede di primo aggiornamento ISTAT dal2011, reso noto entro il 31.12.2011 e applicabile dal 2013, non è possibile superare i 3 mesi di adeguamento e, in caso di diminuzione della speranza di vita, l’aggiornamento non è effettuato. Il secondo adeguamento ISTAT dell’indice di speranza di vita è effettuato dal 2016 con cadenza triennale che diventa biennale dal 2019.
CALCOLO PENSIONE: i meccanismi di calcolo della pensione sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti privati iscritti all’AGO INPS a cui rinvio.

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