LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
PENSIONE di INABILITÀ:
la pensione diretta di inabilità è erogata a favore di chi, iscritto alla gestione ex INPDAP, cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda però da cause di servizio.
La concessione della pensione d’inabilità è subordinata al riconoscimento dello status di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa; il trattamento è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, in Italia o all’estero. Per la presentazione della domanda relativa alla concessione della pensione di inabilità è necessario che l’iscritto abbia maturato un minimo di 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. Non spetta la pensione di inabilità ai superstiti dell’assicurato.
La pensione di inabilità può però trasformarsi in trattamento indiretto o reversibile se la richiesta è stata presentata dall’iscritto o dal pensionato prima del suo decesso. In questo caso gli organi competenti accertano a posteriori lo stato di inabilità del defunto prima di erogare il trattamento di reversibilità ai superstiti. La domanda può essere presentata:
* in attività di servizio,
* successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro
allegando un certificato medico rilasciato dal medico di base (medico di famiglia) in cui viene attestata l’inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Se l’interessato è in attività di servizio, l’ente o l’amministrazione di appartenenza accerta che ci siano i requisiti contributivi minimi e poi invia l’istruttoria alla gestione ex INPDAP.
La domanda per la pensione di inabilità dà luogo ad accertamenti sanitari per verificare il requisito di “inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa”.
La commissione medica incaricata della verifica potrebbe accertare la mancanza di questo requisito, facendo quindi decadere la domanda di pensione di inabilità, ma accertare una inabilità assoluta o permanente a svolgere le proprie mansioni lavorative: in questo caso il dipendente potrebbe essere collocato a riposo senza aver raggiunto i requisiti minimi contributivi per ottenere alcun tipo di prestazione previdenziale.
Il trattamento di pensione di inabilità è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessazione dal servizio e il compimento del limite di età nel sistema retributivo, oppure il compimento del sessantesimo anno di età nel sistema misto e contributivo. La prestazione, salvo eventuale revisione, è vitalizia e il trattamento decorre dalla data di collocamento a riposo.
Se invece la domanda è stata presentata dopo la cessazione del rapporto di lavoro (ma entro due anni dalla dispensa di servizio) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.