LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI
LA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI:
la ricongiunzione di periodi verso alla gestione ex INPDAP o alla gestione ex INPDAP verso altre forme previdenziali è sempre onerosa. Vediamo in particolare la situazione con l’INPS:
Da INPS alla gestione ex INPDAP
Tutti gli iscritti alla gestione ex INPDAP con almeno 1 anno di iscrizione all’INPS per i lavoratori dipendenti non di ruolo o almeno 5 anni di contribuzione obbligatoria, se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali).
Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato. I dipendenti in servizio possono presentare domanda di ricongiunzione alla gestione ex INPDAP dei periodi assicurativi solo una volta, a meno che successivamente alla prima domanda il lavoratore non maturi un ulteriore periodo assicurativo di dieci anni, di cui cinque coperti da contributi versati in maniera continuativa.
Negli altri casi il lavoratore può presentare domanda l’ultimo giorno di servizio, all’atto del pensionamento, per richiedere il trasferimento di ulteriori periodi assicurativi nella stessa gestione in cui è stata operata la ricongiunzione precedente.
Dalla gestione ex INPDAP a INPS
Qualsiasi lavoratore, purché abbia presso l’INPS almeno 1 contributo settimanale che non abbia già dato luogo a pensione, può richiedere (anche se abbia conseguito il diritto a pensione presso alla gestione ex INPDAP) la ricongiunzione onerosa coi contributi accreditati presso quest’ultimo. I superstiti di un lavoratore titolare di più periodi assicurativi in diversi enti previdenziali, possono richiedere la ricongiunzione dei contributi senza alcun termine di decadenza.
Dal punto di vista del calcolo degli oneri, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 l’onere per la ricongiunzione è determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal D.M. 31.8.2007).
Per le domande presentate in data anteriore al 31 luglio 2010 e non ancora definite, continuano ad applicarsi, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 L. 1338/1962, approvati con D.M. 27.1.1964.