Magazine Economia
La previdenza dei dipendenti pubblici : regimi speciali, decorrenza della pensione di vecchiaia e permanenza in sercizio
Creato il 28 giugno 2014 da RobertoborzREGIMI SPECIALI: nel pubblico impiego diverse sono le categorie che mantengono un regime speciale di accesso alla pensione in attesa che venga attuato il processo di armonizzazione auspicato dall’art. 24, co. 18, L. 214/2011.
I casi riguardano il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’art. 5 L. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Tuttavia anche nei confronti del personale citato è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 (INPS Gestione ex INPDAP, circ. 37/2012).
DECORRENZA della PENSIONE di VECCHIAIA: l'accesso alla pensione è consentito dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Per chi ha maturato gli stessi entro il 31.12.2011, decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile), sempreché la maturazione si sia perfezionata dal primo gennaio 2011. Per il personale del comparto scuola restano vigenti le precedenti disposizioni (decorrenza del trattamento di pensione dal primo settembre per coloro che vengono collocati a riposo il 31 agosto). Per il personale della scuola che viene collocato a riposo il 31 agosto la decorrenza è dal 1° settembre.
PERMANENZA in SERVIZIO: una volta raggiunti i requisiti di età per il mantenimento in servizio (in genere 65 anni, salvo alcuni settori come magistrati e procuratori di stato per i quali il limite di 70 anni) l’amministrazione proseguirà il rapporto fino alla realizzazione dei requisiti per la pensione. Per chi ha maturato i requisiti per la pensione sarà possibile proseguire il rapporto non oltre il compimento dell’età per il mantenimento in servizio, termine raggiunto il quale l’amministrazione deve cessare il rapporto (Min. funz. pubb., circ. 2/2012). Non vale più il criterio della massima anzianità contributiva che consentiva in precedenza di rimanere in servizio per raggiungere tale limite.