Nell’ottica di modernizzazione del rapporto con i cittadini e le imprese, nonché di recupero dell’efficienza e di aumento di produttività, la Pubblica Amministrazione ha recentemente approntato misure regolamentari di maggiore vicinanza per il cittadino.
Il primo intervento, risalente al 18 marzo 2011, ma a regime dal 14 settembre 2011, è rappresentato dalla circolare n. 4 del dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’innovazione tecnologica e del ministero del lavoro che ha stabilito l’abbandono dei certificati medici cartacei attestanti lo stato di malattia dei dipendenti, in favore di una certificazione digitale.
La seconda misura è stata adottata con la circolare dello scorso 2 settembre 2011 numero 300/A/7138/11/101/138 del ministero dell’Interno in materia di accesso agli atti riguardanti le rilevazioni e gli accertamenti svolti alla Polizia Stradale in occasione di incidenti, nonché gli accertamenti e le contestazioni elevate a seguito di illeciti amministrativi.
La prima circolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011, n. 135 con previsione di un periodo transitorio di tre mesi per consentire l’avvio a regime del sistema di gestione online, ha stabilito che in caso di assenza del lavoratore dipendente per malattia i certificati medici attestanti lo stato di indisponibilità verranno inviati telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria all’INPS, secondo le modalita’ stabilite per tali trasmissioni dal decreto di data 26 febbraio 2010 del ministero della salute, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il ministero dell’economia e delle finanze. L’invio del certificato effettuato dal medico soddisfa, così, l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Resta, comunque, fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al proprio datore di lavoro l’assenza per malattia e l’indirizzo di reperibilita’, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali.
A livello pratico, pertanto, il medico una volta acquisiti i dati dal lavoratore inoltra al Sistema di Accoglienza Centrale (S.A.C.) le informazioni della certificazione di malattia, ricevendo dal sistema il numero di protocollo univoco che consente la stampa di una copia del certificato e dell’attestato, che consegna al lavoratore.
Parallelamente l’INPS abbina il certificato medico all’azienda e mette a disposizione sia del lavoratore che del datore l’attestato di malattia: il primo, previa registrazione al sito dell’INPS, potrà visionare tutti i propri certificati e i relativi attestati di malattia, ovvero chiederne l’invio automatico alla propria casella di posta elettronica certificata, mentre il secondo tramite accesso all’area riservata del sito dell’istituto previdenziale potrà visualizzare e ottenere copia dell’attestazione di malattia.
Passando a una materia completamente diversa, con la circolare del 2 settembre 2011 il dipartimento della pubblica sicurezza presso il ministero dell’interno ha definitivamente chiarito che l’istanza di accesso agli atti, finalizzata a ottenere informazioni concernenti gli incidenti stradali ovvero gli illeciti amministrativi, disciplinata sia dal Codice della Strada (art. 11, co. 4), sia dalla legge n. 241/90 (artt. 22 e ss.) potrà essere ora presentata agli uffici di Polizia Stradale tramite P.E.C. (in forza dell’art. 13 del Regolamento di disciplina per l’accesso ai documenti amministrativi emanato con D.P.R. 184/2006) e, tramite lo stesso canale, verrà dato riscontro all’istante tramite invio della documentazione richiesta in formato pdf.
La circolare, infine, fa luce – se ci fosse stato ancora dubbio – sull’ulteriore aspetto dell’assolvimento di imposte in formato di bollo; invero, a differenza del rilascio di copia cartacea degli atti, per l’accesso agli atti telematici viene stabilito che non è dovuta alcuna imposta (né sull’istanza, né sulla copia semplice rilasciata), consentendo di fatto l’accesso telematico gratuito. Infatti, in carenza di un provvedimento organizzatorio della P.A. che quantifichi i costi per l’accesso telematico nulla è dovuta dal cittadino per la riproduzione digitale della documentazione, né per l’invio telematico.
Nulla cambia, all’opposto, per le richieste di copia conforme all’originale che scontano il pagamento sia dell’imposta di bollo, sia dei costi di riproduzione (il materiale cartaceo).
Trattasi di piccole misure verso una completa digitalizzazione della P.A. che solo il tempo e la diffusa pratica dei cittadini potranno promuovere “sul campo”, ma che in ogni caso è bene conoscere.