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La pubblicità per gli avvocati dopo la riforma…e prima?

Da Avvluanaelia

In tema di pubblicità non si può certo dire che ci sia molta libertà nella professione più liberale del mondo.
Di tanto in tanto si cerca di aprire la strada, si fanno leggi, che poi puntualmente sono disattese o circoscritte a colpi di decreto.

Ricordate le Leggi Bersani sul tema? Dimenticatele, o meglio questo vorrebbe la schizofrenia legislativa. Infatti da allora cos’è successo di nuovo?
Innanzitutto, rispettando l’ordine gerarchico delle fonti, nel testo approvato alla Camera viene ritenuta lecita esclusivamente quella a scopo informativo, “funzionale all’oggetto”, non comparativa e divulgata non secondo le regole del linguaggio pubblicitario, quindi nessuna suggestione o richiamo, frase evocativa, che possa carpire la buona fede del povero, potenziale cliente indifeso.
Del resto anche una precedente pronuncia della Cassazione si era orientata in questo senso.

Lo stesso Cnf si è dato da fare, nel dettare i principi di una pubblicità “digeribile”.
La pubblicità consentita è quella informativa e non quella promozionale, si è ben compreso. Ma come discriminare le due forme? Secondo il CNF la differenza consiste nella potenziale efficacia delle espressioni utilizzate ad attingere la «sfera razionale» o, invece, quella «emotiva» del possibile cliente.

A questo punto la situazione, a mio avviso, si complica. Sí perché fior fiore di psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e di tutte le figure che iniziano per psico….non sono affatto concordi nel definire con esattezza la differenza tra la sfera emozionale e quella razionale. Nessuno affermerebbe con estrema certezza alcunché a riguardo. Il cervello e la psiche umana è qualcosa di talmente plurisfaccettato e meraviglioso, che sfido chiunque a sostenere queste divisioni, o dualità tra l’una e l’altra sfera, magari non esiste neanche, magari è un tutt’uno.

Dunque di cosa si sta parlando? Alla sottoscritta potrebbe colpire emozionalmente, qualcosa che ad altri, per forma mentis o cultura, colpisce razionalmente, quindi?

Nessuno vuol negare la dignità e il decoro della professione.

Ma i punti controversi sono tanti, e rimangono tali, perché in realtà, in argomenti scottanti come questo, si preferisce trincerarsi dietro interessi e privilegi corporativi, piuttosto che badare all’interesse generale o magari dare una ventata di aria fresca alla professione.

Le riforme Bersani ebbero lo scopo di favorire l’utente dei servizi professionali e sono leggi dell’ordinamento generale.
Le norme deontologiche, peraltro fondamentali, sono pur sempre norme di un ordinamento più particolare, quello forense, che di fronte ad esigenze generali deve soccombere, altrimenti sí, lo affermo con forza, ricadiamo nel corporativismo fine a sè stesso e nei famosi “privilegi” di casta.


Archiviato in:Riforma forense 2012

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