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La Società tra Professionisti può essere anche unipersonale

Creato il 27 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
La Società tra Professionisti può essere anche unipersonale

I Notai del Triveneto hanno emanato una serie di norme sul comportamento delle società, tra le quali anche le Stp, Società tra Professionisti. Hanno fatto precisazioni anche su distribuzione degli utili nelle Srl, scissione, Srl semplifiacata, scioglimento della società di persone e controllo notarile della domanda di concordato. Tutte novità che riguardano da vicino le Sto (che sono Srl, Spa, Sas e vedono applicate le regole delle società ordinarie). Ma ecco i passaggi che interessano solo le Stp.

Anche società unipersonale
La Società tra Professionisti può essere costituita come Spa o Srl a socio unico, cioè unipersonale: non necessariamente deve esserci più di un socio. Questo perché le Stp non sono società che costituiscono una tipologia a sé. Al contrario, sono società ordinarie e quindi sono soggette alla disciplina legale del modello di società che è stato scelto. Sono escluse solo le deroghe previste dalla normativa speciale relativa al loro oggetto.

L’oggetto sociale
Deve essere limitato all’attività professionale per cui la Stp è stata costituita e non può comprenderne altre in previsione di ciò che si intende svolgere. Però, è compatibile con l’esclusività dell’oggetto la possibilità di compiere attività strumentali alla professione scelta per oggetto.

La ragione sociale
Deve contenere l’indicazione “Società tra professionisti” (o “Stp”), che non può sostituire il modello societario scelto (Srl, Spa, Sas, cooperativa…). Quindi la ragione sociale deve contenere entrambe le diciture.

Le quote societarie: soci professionisti e non professionisti
La legge 183/2011 impone che i soci professionisti abbiano la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni dei soci. Questo, però, non significa che i professionisti devono costituire la maggioranza dei due terzi. È possibile che soci non professionisti siano titolari di azioni che non hanno il diritto di voto anche in una misura che supera il terzo del capitale sociale, oppure che siano titolari anche della maggioranza assoluta del capitale sociale se la minoranza in possesso dei soci professionisti è superiore ai due terzi delle azioni che hanno diritto di voto.

Se non ci sono limiti legali, l’organo amministrativo della Stp può essere formato anche da non professionisti.

Il capitale
Può essere costituito anche solo da conferimenti in denaro. Questo significa che il professionista non deve necessariamente, a titolo di conferimento d’opera, prestare il proprio lavoro. Il conferimento d’opera è consentito, in base all’ordinamento della tipologia di società scelto, ma non obbligatorio.

Per tutti gli altri aggiornamenti, vai alla pagina speciale sulle Società tra professionisti.


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