L’esatta individuazione delle condizioni in base alle quali sull’etichetta di un prodotto possa figurare la dicitura “Made in Italy” o indicazioni equivalenti, è fondamentale al fine di evitare di incorrere in comportamenti illeciti.
Il “Made in…” è paragonabile ad una marca di secondo livello che può rafforzare i valori del “brand” nel caso in cui nel Paese di produzione, sia riscontrabile un’elevata tradizione qualitativa, come per esempio l’Italia.
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Il marchio d’origine si differenzia sostanzialmente e funzionalmente dal concetto di “origine doganale” di un prodotto. Ciascun Paese attraverso proprie leggi, regolamenti, norme amministrative definisce, a fini doganali, il Paese di origine delle merci oggetto di transazioni internazionali.
Le regole doganali sull’origine delle merci rivestono grande importanza nel commercio internazionale ed è sulla base delle stesse che un determinato prodotto, proveniente da un determinato Paese, si vedrà applicare un regime daziario in luogo di un altro. Mentre tutti gli ordinamenti necessariamente conoscono una regolamentazione dell’origine doganale, non tutti dispongono di una regolamentazione specifica in tema di marchio d’origine.
Alla definizione di origine non preferenziale delle merci stabilita dall’art. 24 del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/92) si rifà l’ordinamento italiano per l’etichettatura “Made in”.
Se non siete sicuri se potete apporre sui vostri capi un’etichetta con la dicitura Made in Italy:, vi presentiamo le linee guida:
- a) sono originarie di un Paese merce interamente ottenute in tale Paese.
- b) una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Fate bene attenzione, perche nel caso in cui alla merce venga apposta la dicitura “Made in Italy” in assenza del ricorrere dei suddetti requisiti, l’imprenditore sarà punibile ai sensi dell’art. 517 cod. pen. e la merce sarà sottoposta a sequestro ed eventualmente distrutta.
L’origine non preferenziale delle merci, detta anche semplice, richiesta per l’etichettatura “Made in…” può essere utilizzata quando un prodotto ha subito in un determinato Paese un’operazione sostanziale.
L’operazione sostanziale richiesta per l’acquisizione dell’origine non preferenziale varia a seconda del tipo di prodotto importato. Nel caso di filato greggio è costituita dalla filatura, nel caso del filato tinto dalla tintura del filato, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o rifinitura.
Qualora si tratti invece di prodotti d’abbigliamento o maglieria la lavorazione minima di trasformazione si concretizza nella confezione completa del prodotto alla quale appartengono tutte le fasi successive al taglio.
Alcuni esempi possono servire a chiarire meglio il quadro normativo appena esposto.
Nel caso di un filato la cui fibra naturale non cardata né pettinata sia stata importata dalla Cina al fine di acquisire l’origine non preferenziale in Italia la filatura deve essere stata realizzata in quest’ultimo Paese.
Nel caso di un filato tinto importato dall’India, affinché possa acquisire l’origine non preferenziale in Italia deve essere stato qui sottoposto a tintura (accompagnata da almeno due operazioni accessorie di preparazione o di nobilitazione con valore aggiunto minimo del 52% sul prezzo del prodotto finito).
Qualora invece si tratti ad esempio di una camicia il cui tessuto sia stato importato dalla Cina, al fine di acquisire l’origine non preferenziale in Italia la confezione completa deve essere stata qui effettuata, laddove per confezione completa si intendono tutte le operazioni successive al taglio del tessuto o alla modellatura delle stoffe a maglia. Diversamente non potrà acquisire l’origine non preferenziale nel nostro Paese.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento al Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE 2913/92). Trovate anche delle informazioni sul sito delle Agenzia delle Dogane o chiedendo informazioni alle camere di commercio d’Italia.