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La vantata rinuncia del m5s a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali

Creato il 14 dicembre 2013 da Speradisole

LA VANTATA RINUNCIA DEL M5S A 42 MILIONI DI EURO DI RIMBORSI ELETTORALI

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NON NE AVEVA DIRITTO

Il m5s dice di aver rinunciato al rimborso elettorale per un valore di 42 milioni di euro.
Semplicemente non è vero perchè, secondo la legge vigente non ne avevano diritto.
L’art. 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96,  entrata in vigore il 27 luglio 2012, prevede che i partiti o movimenti per avere diritto ai rimborsi elettorali debbono dotarsi di uno statuto.

Poiché il m5s non si è dotato di uno specifico “statuto”, come richiesto dalla legge, non rientra tra i partiti o movimenti che hanno diritto a rimborsi elettorali.
Sostanzialmente ha rinunciato a ciò che non ha potuto avere.

LEGGE 6 luglio 2012 , n. 96
Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/2012

Art. 5
Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici

1. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quaranta cinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni. L’atto costitutivo e lo statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e indicano in ogni caso l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria. Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti
degli iscritti.

2. I partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che non trasmettano al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante.

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