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La vergogna dei cassonetti non a norma

Creato il 12 aprile 2011 da Degradoapriliano
La vergogna dei cassonetti non a normaLa vergogna dei cassonetti non a norma
Ma per i nostri amministratori è normale lasciare i cassonetti in quella maniera? Perché non si fanno una bella ripassata del Codice della Strada?
Art. 68. (Art. 25 Cod. Str.) Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all’articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l’area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all’articolo 152, comma 2.

Articolo 152 - Regolamento di Attuazione
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza.
Di cassonetti messi a casaccio sulle strade di Aprilia ne è pieno, e quando non sono sulla carreggiata spesso li ritroviamo sui marciapiedi, impedendo il passaggio ai pedoni e soprattutto ai diversamente abili, divenendo vere e proprie barriere architettoniche...
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Per barriere architettoniche si intendono:
  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Fonte: "Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236".

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