Sul piano paesaggistico della provincia di Siracusa questa la “verità” delle associazioni ambientalistiche, in una posizione di chiaro distinguo rispetto agli Enti Locali e alle posizioni dominicali sia del centro destra che del centrosinistra.ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ REGIONE SICILIAIntervento nel procedimento di adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa (ambiti regionali 14 e 17), ai sensi dell’art. 9 Legge 241 del 7 agosto 1990nell’interesse del Comitato Parchi, rappresentato dall’avv. Corrado V. Giuliano, dal dr. Gabriele Galota dall’avv. Alessandra Concuzza, e dalla dr.ssa Francesca Felice, della Legambiente Circolo di Siracusa dal presidente avv. Paolo Tuttoilmondo e l’associazione Davide contro Golia, dal Rev. p. Rosario Lo Bello.Non si comprende né si coglie il senso delle doglianze sollevate dagli enti locali in questa fase del procedimento e si eccepisce sin da ora la radicale irritualità della prospettata e richiesta proroga avanzata anche dalla Provincia Regionale di Siracusa.La fase attuale non è quella naturale prevista dal legislatore da destinarsi alla concertazione. Tale momento deve, al contrario, essere proiettato alla conclusione di una prima fase (di adozione) del procedimento, a cui seguirà la fondamentale fase di concertazione, nella quale potranno, pertanto, intervenire tutti i soggetti pubblici e privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi, prima di addivenire alla fase finale, cioè quella della definitiva approvazione del Piano Paesaggistico di Siracusa.Ne consegue che il Piano Paesaggistico è uno strumento avente una natura meramente attuativa del vincolo imposto per legge, e non uno mezzo di pianificazione discrezionale del territorio (T.A.R. Campania Napoli, 17 novembre 2009, “…il piano paesaggistico è uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico…”).Quanto appena detto consente di fare luce intorno all’acceso dibattito, sollevato anche dagli enti locali a sostegno di quelle attività edilizie ipoteticamente destinatarie di concessioni rilasciate sulla base dei vigenti PRG dei comuni della provincia di Siracusa. Il fatto che il Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa vada a sancire anche l’inedificabilità in alcune zone in cui taluni soggetti privati hanno già ottenuto autorizzazione edilizia non può essere imputato ad un illegittimo svolgimento del momento procedimentale di redazione del piano. Infatti, l’incerto destino di tali licenze edilizie non può ricadere sulla tutela ambientale che più di ogni altra cosa dovrebbe distinguere il nostro territorio, ma dovrebbe essere, piuttosto, attribuito all’incuria con cui hanno agito le amministrazioni locali, le quali hanno, pertanto, azionato i vari PRG in spregio dei vincoli paesistici, comunque, esistenti e che ora il piano de quo si limita a recepire ed attuare. In più, si ricordi che la materia della tutela ambientale, ai sensi dell’art. 117 Cost., è di competenza esclusiva dello Stato. Quindi, le Regioni, attraverso l’assessorato preposto che, a sua volta, approva i Piani Paesaggistici, possono solo intervenire per dare attuazione a quanto già previsto dalla legge (art. 134, beni paesaggistici e art. 10, beni culturali D.Lgs. 42/1942), e gli enti locali, in virtù del già richiamato principio di sussidiarietà, possono intervenire solo per rafforzare il livello di tutela, e non viceversa.Viene perciò formulato dalle associazioni ambientalistiche un invito perentorio alla conclusione del procedimento.<Il presente intervento nel procedimento, -precisano le associazioni summenzionate- vale anche quale invito affinché l’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana concluda il procedimento, ai sensi dell’art. 2 della L.241/1990, e proceda senza ritardo e come per legge all’adozione del Piano Paesaggistico di Siracusa (ambiti regionali 14-17), in primo luogo per una maggior tutela del territorio interessato, che altrimenti sarebbe esposto, nelle more dell’approvazione definitiva, a rischi derivanti da interventi edilizi che muterebbero la natura dei luoghi ed, in secondo luogo, per una puntuale osservanza delle norme di legge che differiscono il momento concertativo tra enti alla fase successiva all’adozione del piano de quo>.
Magazine Società
La verità delle associazioni ambientalistiche sul piano paesaggistico
Creato il 29 gennaio 2011 da Giuseppebenanti
Sul piano paesaggistico della provincia di Siracusa questa la “verità” delle associazioni ambientalistiche, in una posizione di chiaro distinguo rispetto agli Enti Locali e alle posizioni dominicali sia del centro destra che del centrosinistra.ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ REGIONE SICILIAIntervento nel procedimento di adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa (ambiti regionali 14 e 17), ai sensi dell’art. 9 Legge 241 del 7 agosto 1990nell’interesse del Comitato Parchi, rappresentato dall’avv. Corrado V. Giuliano, dal dr. Gabriele Galota dall’avv. Alessandra Concuzza, e dalla dr.ssa Francesca Felice, della Legambiente Circolo di Siracusa dal presidente avv. Paolo Tuttoilmondo e l’associazione Davide contro Golia, dal Rev. p. Rosario Lo Bello.Non si comprende né si coglie il senso delle doglianze sollevate dagli enti locali in questa fase del procedimento e si eccepisce sin da ora la radicale irritualità della prospettata e richiesta proroga avanzata anche dalla Provincia Regionale di Siracusa.La fase attuale non è quella naturale prevista dal legislatore da destinarsi alla concertazione. Tale momento deve, al contrario, essere proiettato alla conclusione di una prima fase (di adozione) del procedimento, a cui seguirà la fondamentale fase di concertazione, nella quale potranno, pertanto, intervenire tutti i soggetti pubblici e privati, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi, prima di addivenire alla fase finale, cioè quella della definitiva approvazione del Piano Paesaggistico di Siracusa.Ne consegue che il Piano Paesaggistico è uno strumento avente una natura meramente attuativa del vincolo imposto per legge, e non uno mezzo di pianificazione discrezionale del territorio (T.A.R. Campania Napoli, 17 novembre 2009, “…il piano paesaggistico è uno strumento di attuazione e specificazione del contenuto precettivo del vincolo paesaggistico…”).Quanto appena detto consente di fare luce intorno all’acceso dibattito, sollevato anche dagli enti locali a sostegno di quelle attività edilizie ipoteticamente destinatarie di concessioni rilasciate sulla base dei vigenti PRG dei comuni della provincia di Siracusa. Il fatto che il Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa vada a sancire anche l’inedificabilità in alcune zone in cui taluni soggetti privati hanno già ottenuto autorizzazione edilizia non può essere imputato ad un illegittimo svolgimento del momento procedimentale di redazione del piano. Infatti, l’incerto destino di tali licenze edilizie non può ricadere sulla tutela ambientale che più di ogni altra cosa dovrebbe distinguere il nostro territorio, ma dovrebbe essere, piuttosto, attribuito all’incuria con cui hanno agito le amministrazioni locali, le quali hanno, pertanto, azionato i vari PRG in spregio dei vincoli paesistici, comunque, esistenti e che ora il piano de quo si limita a recepire ed attuare. In più, si ricordi che la materia della tutela ambientale, ai sensi dell’art. 117 Cost., è di competenza esclusiva dello Stato. Quindi, le Regioni, attraverso l’assessorato preposto che, a sua volta, approva i Piani Paesaggistici, possono solo intervenire per dare attuazione a quanto già previsto dalla legge (art. 134, beni paesaggistici e art. 10, beni culturali D.Lgs. 42/1942), e gli enti locali, in virtù del già richiamato principio di sussidiarietà, possono intervenire solo per rafforzare il livello di tutela, e non viceversa.Viene perciò formulato dalle associazioni ambientalistiche un invito perentorio alla conclusione del procedimento.<Il presente intervento nel procedimento, -precisano le associazioni summenzionate- vale anche quale invito affinché l’assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana concluda il procedimento, ai sensi dell’art. 2 della L.241/1990, e proceda senza ritardo e come per legge all’adozione del Piano Paesaggistico di Siracusa (ambiti regionali 14-17), in primo luogo per una maggior tutela del territorio interessato, che altrimenti sarebbe esposto, nelle more dell’approvazione definitiva, a rischi derivanti da interventi edilizi che muterebbero la natura dei luoghi ed, in secondo luogo, per una puntuale osservanza delle norme di legge che differiscono il momento concertativo tra enti alla fase successiva all’adozione del piano de quo>.
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