Nel provvedimento del Tribunale di Lanciano (Abruzzo) a firma del P.M. Dottoressa Rosaria Vecchi, il sottoscritto è avvisato di conclusione indagini in merito ad una supposta diffamazione a danno del meteorologo abruzzese Angelo Ruggieri. Su tale circostanza è bene evidenziare come i commenti contestati sono palesemente vergati da altro soggetto che si spaccia per lo scrivente. Non bisogna dimenticare nemmeno che la parte lesa è in rapporti di amicizia con diversi protagonisti di altri procedimenti imbastiti a carico di Rosario Marcianò. Omettiamo qui di elencarli tutti, poiché sono già noti...
E' necessario anche osservare come il famigeratoFederico De Massis (residente a Pescara e fratello di Fabio, avvocato del foro di Pescara), alias Task Force Butler, sia perfettamente a conoscenza e nei dettagli di tale ultimo procedimento, così come degli altri sette, nonché di udienze che si sono tenute presso il Tribunale di Imperia. Udienze ex novo (e non quindi rinvii) delle quali né lo scrivente né il suo legale erano stati messi a conoscenza. Tuttavia De Massis Federico... lui ne era informato! Non dimentichiamo che questo soggetto è stato più volte querelato per diffamazione, calunnia, atti persecutori, minacce, sostituzione di persona, ma nessuna Procura si è mai degnata di perseguirlo e quindi di tutelare i querelanti e cioè Antonio e Rosario Marcianò. Esiste una disparità di trattamento che esige siano ristabiliti principi di equità.
Che cosa recita il provedimento del Tribunale di Lanciano? Si afferma che è stata lesa la dignità del querelanteAngelo Ruggieri e che il sottoscritto è rinviato a giudizio per il reato di diffamazione. Poi, appena al di sotto del dattiloscritto si osserva un'interpolazione ( non rispondente al vero) aggiunta a posteriori da persona che non si è firmata, per cui il documento è passibile di nullità. Di chi è la nota manoscritta? Per quale motivo non riporta a fianco la firma dell'autore della... "correzione" così come prescrive la legge? Per quale motivo il documento del P.M. Dottoressa Rosaria Vecchi reca una glossa non rispondente al vero? Infatti lo scrivente, nei fatti, non è recidivo e mai ha subito condanne definitive per diffamazione! Per quale motivo il Tribunale di Lanciano nella fattispecie non competente per territorialità [1], redige e registra un porovvedimento ufficiale con postille manoscritte non rispondenti al vero? Chi è il suggeritore? Fatemi indovinare... De Massis Federico? Ne siamo certi.
Come ben si comprende, qualcuno intende fermare Marcianò con le scartoffie, ma non ci riusciranno!
[1] Il Tribunale di Lanciano non è competente per territorialità, in quanto la sede dibattimentale va ricercata nel luogo più vicino a dove sarebbe stato commesso il reato. Competenza territoriale: è l'ultima ripartizione, operante dopo l'individuazione della materia, fra i vari distretti geografici. L'art.8 c.p.p. sancisce le regole per la determinazione del giudice territorialmente competente. Innanzitutto, è competente il giudice del luogo ove è stato consumato il reato. Se a causa del reato è morto qualcuno, però, competente è il giudice dell'avvenuta azione od omissione. Nel caso di reato permanente è competente in ogni caso il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, mentre nel caso di delitto tentato è competente il giudice dell'ultimo atto. L'art.9 soccorre i principi generali dell'8, qualora non sono determinabili i criteri d'individuazione: il giudice competente è innanzitutto quello dell'ultimo luogo noto in cui si è svolta parte dell'azione, e qualora non fosse comunque conoscibile, competente è il giudice della residenza, della dimora oppure del domicilio dell'imputato. Se anche in questo caso fosse impossibile risalire a un criterio, competente è il giudice della sede del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.
[2] - Recidiva - L'articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo "dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro [...]".
Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).
- Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l'Ordinamento prevede l'applicazione di un aumento della pena fino alla metà, se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi, se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi, se commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.
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