Il lastrico solare non è considerata “area edificabile” durante la fase di costruzione di un impianto fotovoltaico, quindi non è soggetto al pagamento dell’Imu, così come non lo sono le unità collabenti e le altre categorie “fittizie”.
Si tratta di una risposta a un quesito giunta dal Dipartimento delle finanze del MEF, con la risoluzione n. 8 del 22 luglio 2013. Con il quesito è stato chiesto se, nel caso di utilizzo del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all’efficientamento energetico di un immobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell’impianto stesso, possa essere considerato un’area edificabile, ai fini dell’imposta municipale propria (IMU). La risposta è stata negativa. Quindi il lastrico solare non è soggetto pagamento IMU.
L’impossibilità di considerare il lastrico solare area edificabile durante la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico è avvalorata anche dalla sentenza n. 10735 dell’8 maggio 2013 della Corte di Cassazione.
Le motivazioni della risoluzione n. 8 del 22 luglio 2013
Il lastrico solare è la superficie piana posta sulla parte superiore dell’edificio che svolge la funzione di copertura (è il terrazzo se è circondata da ringhiere).
I lastrici solari, di edifici privati o pubblici, sono parte integrante dell’edificio esistente e concorrono alla determinazione complessiva delle rendite catastali delle unità immobiliari facenti parte dell’edificio stesso, rendite che costituiscono l’elemento principale per l’individuazione della base imponibile per il calcolo dell’Imu.
Il lastrico solare rientra nelle “categorie fittizie” (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare), categorie che, anche se non sono previste nel quadro generale delle categorie perché non gli viene affiancata una rendita catastale, sono state introdotte per consentire la presentazione in Catasto di unità particolari (oltre ai lastrici solari anche corti urbane, unità in via di costruzione e altre) con il Docfa.
Anche su tutte le altre categorie fittizie l’Imu non è dovuta, come per esempio i fabbricati collabenti.
I giudici della Cassazione (con sentenza n. 10735 dell’8 maggio 2013) hanno inoltre chiarito, in materia di Ici e Imu che “la nozione di fabbricato, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all’area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata. Per l’applicazione dell’imposta sul “fabbricato di nuova costruzione”, infatti, la norma individua due soli criteri alternativi: la data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, quella di utilizzazione, senza alcun riferimento alla divisione del fabbricato in piani o porzioni (Cass. n. 22808 del 2006)”.