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“Lavorare nei giorni festivi non più obbligatorio, ma consensuale”. Ddl presentato al Senato dal Pd

Creato il 15 febbraio 2016 da Stivalepensante @StivalePensante

La sera del dì di festa? Beato chi pensa a Giacomo Leopardi: per molti, ormai, è solo la conclusione di una giornata di lavoro come le altre. Sempre più spesso, infatti, le cronache informano di ‘casi’, sovente legati a vere e proprie vertenze, in cui aziende e lavoratori si trovano in conflitto per la richiesta di prestare la propria opera nei giorni festivi. Lavorare il 25 aprile o il 2 giugno? O a Ferragosto? Non per tutti il ‘gioco’ vale la candela di un’indennità.

(piueconomia.com)

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“Lavorare nei giorni festivi non più obbligatorio, ma consensuale”. Ddl presentato al Senato dal Pd. Per provare a mettere ordine in quello che appare un far west dei diritti, al Senato è stato presentato un ddl che mira a fissare una volta per tutte il principio, evidentemente non abbastanza chiaro, per cui il lavoro nel giorno festivo (infrasettimanale, perché le domeniche rientrano in una disciplina specifica) non è più o meno obbligatorio, ma è consentito solo a patto che vi sia il consenso del lavoratore. Il testo reca la prima firma del senatore cagliaritano Ignazio Angioni che insieme ad altri colleghi del Pd ha depositato il ddl n. 2179 di modifica alla legge 27 maggio 1949, n. 260, “in materia di nullità dell’obbligo di lavoro nei giorni festivi” e introduce sanzioni pecuniarie a chi minaccia il licenziamento “o altre conseguenze negative”.

Il punto di partenza è che una legge c’è: la n.260 del 27 maggio 1949 che individua i giorni da considerare ricorrenze festive e definisce la maggiorazione della retribuzione che lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori che prestino la loro opera nelle festività indicate. Ma con il tempo, la sua applicazione si è andata sfilacciando in modo non favorevole a chi dovrebbe tutelare. ”Quella legge e le successive – dice all’Adnkronos il senatore dem Ignazio Angioni, primo firmatario del ddl – non si sono rivelati sufficienti a tutelare il diritto del lavoratore, nonché un principio di civiltà del lavoro. Soprattutto nel settore dei servizi, un po’ meno in quello dell’industria, in nome del giusto principio dell’aumento della produzione e del coinvolgimento di un maggior numero di addetti, si è perso il concetto del carattere speciale della festività religiosa o civile”.

“Parliamo di giornate in cui il lavoratore ha il diritto di partecipare alla vita familiare, sociale, o a quella della propria confessione religiosa, o al semplice svago. Insomma, un diritto costituzionalmente garantito non può essere sacrificato sull’altare della produzione. Al lavoratore deve essere data la possibilità di esercitare il diritto di opzione: un ordine di servizio non può disporre che quel giorno festivo si lavora e ‘si fa così’. Il lavoro festivo, semplicemente, non è obbligatorio. Questo è un problema al quale sono sensibili centinaia di migliaia di lavoratori, se non tutti”. Si sono stratificati decenni di giurisprudenza, spesso non coerente, che non hanno impedito, a maggior ragione negli anni di una disordinata deregulation, che la richiesta del datore di lavoro di prestazione nei giorni festivi venisse intesa dal lavoratore come obbligatoria. Anzi, vi sono contratti che prevedano la legittimità della richiesta anche senza il consenso del lavoratore.

Come si legge nella relazione al ddl, recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16592 del 2015 “ha chiarito meglio, anche rispetto alla precedente giurisprudenza, l’impossibilità del datore di lavoro di obbligare il lavoratore alla prestazione senza il consenso dello stesso”. E risulta inoltre illecita ogni eventuale sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro al lavoratore che si rifiuti di lavorare durante il giorno festivo. In più, in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali. L’unico limite che incontra la libertà del lavoratore all’opzione tra godimento della festività e prestazione è nei casi in cui prevalgono i diritti generali garantiti costituzionalmente, in particolare, quelli in materia sanitaria e di ordine pubblico. Di qui l’opportunità di normare alcuni princìpi di quella sentenza per rendere chiaro già in legge il diritto del lavoratore e per evitare che spetti sempre ai giudici doverlo ribadire con sentenza. Lo scopo del provvedimento, insomma, è di “rendere chiari i diritti dei lavoratori in materia, ribadendo espressamente il principio, sancito dalla Corte di cassazione, per cui la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali è rimessa solo all’accordo tra datore di lavoro e lavoratore”.

Cosa prevede il ddl in questione, presentato lo scorso 18 dicembre ma non ancora assegnato in commissione (ma verosimilmente sarà la Lavoro, di cui è componente lo stesso Angioni)? “E’ nulla la disposizione, anche se non eccepita, con la quale il datore di lavoro stabilisce l’obbligo per il lavoratore di rendere prestazione lavorativa nei giorni festivi”. Inoltre, “il lavoro nei giorni festivi è consentito solo quando, per comprovate esigenze di organizzazione aziendale, sia previsto un espresso accordo tra datore di lavoro e lavoratore”. E poi: “Il datore di lavoro che imponga comunque la prestazione lavorativa senza il preventivo ed espresso accordo congiunto con il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 300 per ciascun lavoratore cui sia imposta la prestazione lavorativa”. Il quarto comma stabilisce che “il datore di lavoro che minaccia il lavoratore di licenziamento o di altra conseguenza negativa nella prosecuzione del rapporto di lavoro al solo scopo di ottenerne la prestazione lavorativa nei giorni festivi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1.000″. Infine, la suddetta sanzione “è incrementata del 30 per cento se il lavoratore è un minore di anni diciotto”. (ADNKRONOS)


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