Con D. Lgs. n. 67/2011, attuando il "Collegato lavoro", è stata introdotta la possibilità per i lavoratori adibiti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento e contestualmene è stato previsto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare lo svolgimento delle lavorazioni indicate nel testo del decreto. Per ottemperare a tale obbligo i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all’annualità precedente, una comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, attraverso il sistema telematico centralizzato del Ministero del Lavoro.I lavori usuranti oggetto di tale comunicazione sono quelli che riguardano processi produttivi in serie con linea a catena (entro 30 giorni dall'inizio), il lavoro notturno effettuato in modo continuativo o a turni periodici, gli autisti e quelli previsti dal D.M. Lavoro 19 maggio 1999. Con particolare riguardo alla tipologia di lavoro notturno, il datore di lavoro comunica, per ogni dipendente, il numero di giorni di lavoro notturno e la mancata comunicazione annuale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro, previa diffida ad adempiere.