Lavoro intermittente, job on call, lavoro a chiamata. Questa tipologia contrattuale assume diverse denominazioni ed ha una definizione abbastanza semplice: è quel contratto con cui un dipendente viene assunto per lavorare in modo discontinuo o, appunto, intermittente, con la possibilità di avere o meno una indennità nei periodi in cui aspetta la "chiamata" del datore di lavoro.
Poche le novità del Jobs Act sul lavoro a chiamata, ma importante comunque riassumere la disciplina di questa tipologia contrattuale, che viene utilizzata per i tipici lavori da studente come cameriere o addetto al bar.
Età: il lavoro a chiamata può essere svolto solo da persone entro i 25 anni o sopra i 55 anni.
Limite di giornate: il lavoro a chiamata è possibile solo per 400 ore nell'arco di tre anni, tranne nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, settori in cui questo tipo di lavoro è particolarmente diffuso.
Divieti: è tassativamente vietato utilizzare il lavoro a chiamata per sostituire lavoratori in sciopero, per sostituire lavoratori messi in mobilità o cassa-integrati ed infine è vietato assumere a chiamata in mancanza di documento di valutazione dei rischi.
Forma: senza forma scritta, il contratto a chiamata non può essere provato in tribunale (nemmeno per testimoni) e quindi viene considerato lavoro standard a tempo indeterminato.
Disponibilità: il lavoratore non è tenuto a dare la propria disponibilità a rispondere alla "chiamata". Se però il datore vuole assicurarsi questa risposta, deve versare al lavoratore, per i periodi di attesa, una indennità di disponibilità, di importo deciso dal contratto collettivo (anche aziendale) comunque non inferiore a quanto fissato dal Ministero del Lavoro.
Indennità: se il lavoratore non può rispondere alla chiamata per un giustificato motivo, deve dare immediata comunicazione al datore. In questo caso non riceverà l'indennità finché non è tornato in condizione di poter rispondere. Se invece non dà un giustificato motivo, rischia il licenziamento e, in ogni caso, deve restituire l'indennità percepita.
Simone Caroli