In seguito al rinnovo del contratto nazionale, all’interno di questi ultimi c’è la possibilità di utilizzare il lavoro a chiamata per Studi professionali, altrimenti noto come job on call.
Il contratto nazionale richiama il decreto legislativo 276/2013, in cui l’articolo 57 dice che lavoro a chiamata per Studi professionali si può stipulare per periodi di attività particolarmente intensi. La dimostrazione della veridicità delle causali che portano alla stipula dei contratti a chiamata è responsabilità del datore che le dovrà mettere nero su bianco sul contratto in questione.
Il job on call è stato disciplinato in modo che nel momento in cui sarà in vigore il decreto di riordino dei contratti che ora è in esame al Parlamento, cioè l’attuativo del Jobs Act, si potrà tenere conto delle sue evoluzioni eventuali.
Il Contratto nazionale prevede anche l’indennità di responsabilità per chi dà la disponibilità al datore di lavoro di rimanere in attesa dell’occupazione. Il valore minimo dell’indennità è il 30% della paga, facendo riferimento alla normale retribuzione comprensa di ratei di mensilità aggiuntive.
Per quanto riguarda il numero di contratti a termine attivabili, il Contratto nazionale per i dipendenti degli Studi Professionali prevede fasce numeriche rapportate al numero dei dipendenti che hanno un contratto a tempo determinato:
- con al massimo 5 lavoratori a tempo indeterminato, si possono assumere fino a tre a tempo determinato;
- da 6 a 15, ne possono assumere non più del 50% (si arrotonda in eccesso);
- più di 15, non più del 30%.
La base di calcolo per stabilire il limite di lavoratori a tempo determinato (e dunque qui sono compresi anche quelli assunti col contratto di lavoro a chiamata per Studi professionali) che si possono assumere è il numero di lavoratori a tempo indeterminato esistenti al momento dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato.