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Con circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, l’Inps affronta la questione della compatibilità e cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito.In tema di lavoro accessorio, il Legislatore ha di recente previsto (art. 48, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015) che tali prestazioni possano essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’intento è stato chiaramente quello di rendere strutturale una misura già prevista a titolo sperimentale per gli anni precedenti. Peraltro, la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere interpretata, nell’ottica costituzionalmente orientata di tutela del lavoratore, come applicabile anche alle fattispecie in esame già sorte nel periodo del 2015 precedente la sua entrata in vigore (25 giugno 2015). Ciò, anche al fine di garantire un’equiparazione tra lavoratori percettori di prestazioni a sostegno del reddito che abbiano percepito redditi tramite voucher tra il 1° gennaio 2015 e il 24 giugno 2015 e quelli che abbiano percepito tali redditi fino al 31 dicembre 2014 e a partire dal 25 giugno 2015.
Lavoro accessorio e indennità di mobilità
Dal 1° gennaio 2015 l’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per i compensi che superino detto limite, fino a 7.000 euro per anno civile (limite massimo annuale rivalutabile di reddito percepibile nell’ambito del cd. lavoro accessorio), il reddito derivante dallo svolgimento del lavoro accessorio è compatibile e cumulabile con l’indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità (art. 9, co. 9, L. n. 223/1991). Il beneficiario dell’indennità di mobilità è tenuto a comunicare all’Inps, entro 5 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di indennità di mobilità, il reddito presunto derivante dalla predetta attività nell’anno solare, a far data dall’inizio della prestazione di lavoro accessorio.
Lavoro accessorio e disoccupazione agricola
Anche per i trattamenti di disoccupazione agricola sussiste compatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro occasionale accessorio e cumulabilità dell’indennità in argomento con il reddito derivante dal lavoro accessorio svolto nell’anno di riferimento della prestazione, nel limite complessivo annuale di 3.000 euro netti di compenso, rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Chiaramente, in considerazione del fatto che l’indennità di disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di disoccupazione, la cumulabilità con tale prestazione deve essere valutata con riferimento all’eventuale attività di lavoro accessorio svolta nell’anno di competenza della prestazione.
Lavoro accessorio e cassa integrazione guadagni
Infine, le integrazioni salariali sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente. Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino invece il limite non sono integralmente cumulabili: ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione (Inps, circolare n. 130/2010). Conseguentemente, solo in tale ultima ipotesi, il soggetto interessato deve rendere la comunicazione preventiva all’Inps, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalle integrazioni salariali.
(fonte Teleconsul Editore)