In questo articolo si ripercorre il regime fiscale ai fini irpef dei dipendenti che hanno un lavoro a tempo indeterminato all'estero, in europa o in un paese extra UE, che si trovano a dover determinare le imposte a seconda delle cosidette retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con Decreto Ministeriale.
La retribuzione dei lavoratori all'estero
La retribuzione dei lavoratori all'estero è disciplinata dall'articolo 51, comma 8-bis del Tuir che, in deroga alle regole di determinazione analitica della base imponibile dettate dai primi otto commi dello stesso articolo, dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale.
Quantificazione del reddito imponibile
Per quantificare il reddito imponibile di questi lavoratori, pertanto, non si tiene conto delle retribuzione effettivamente corrisposte. In più, se il datore di lavoro riconosce al dipendente dei fringe benefit, questi non vengono tassati autonomamente, in quanto ricompresi forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
Il requisito dell'esclusività
Il requisito dell'esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all'estero costituisce l'unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (ad esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all'estero). In pratica, l'unico oggetto del rapporto di lavoro tra azienda e dipendente deve essere lo svolgimento di attività lavorativa all'estero. E' necessario (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 207/2000, punto 1.5.7) stipulare uno specifico contratto che prevede l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e collocare il dipendente in uno speciale ruolo estero.
Il concetto di continuità va invece riferito al fatto che l'incarico deve essere stabile, non di tipo occasionale. La continuità non riguarda il periodo di permanenza all'estero: è sufficiente (Circolare richiamata) che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni "nell'arco di dodici mesi", da intendere non come periodo d'imposta, ma facendo riferimento alla permanenza all'estero stabilita nel contratto, possibile anche per un periodo a cavallo di due anni solari. Nel conteggio dei 183 giorni rientrano anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 21 gennaio devono essere divisi in ragione di ventisei giornate.
La disciplina dettata dall'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, n on viene applicata se il lavoratore presta la propria attività in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso prevede, per il reddito di lavoro dipendente, la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.
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