In entrambe le pronunce il Consiglio di Stato ha espressamente dichiarato che le posizioni 8 e 9 sono state assegnate illegittimamente a MTV e DeeJay Tv, notoriamente da tutti riconosciute come emittenti tematiche (comprese le stesse sentenze del Consiglio di Stato), e che solo con il passaggio al digitale terrestre si sono travestite, con patetici trucchi, da emittenti semigeneraliste.
In questa fase più emittenti hanno avviato una vera e propria “gara” per ritenersi in diritto di acquisire le suddette ambite posizioni, ultime tra tutte Dmax e Real Time del Gruppo Discovery che non nasconde l’intenzione di trasformarsi in vera emittente generalista o semigeralista.
Nessuna emittente può, però, vantare alcun diritto di prelazione all’infuori di ReteCapri, che è risultata nella lista delle tv nazionali generaliste ex analogiche immediatamente successiva alla posizione 9, posta al n. 20 come l’unica rimanente (discriminazione già contestata nelle sedi opportune dalla stessa ReteCapri in quanto relegata ad un arco successivo a quello 1-9, oltre all’aver subìto l’ulteriore discriminazione rispetto a tv non generaliste posizionate illegittimamente all’8 e 9). Una vera e propria ‘conventio ad excludendum’.
Oltre ad essere la prima nella lista dopo MTV e DeeJayTV, ReteCapri vanta anche la storicità (ex analogica) essendo on air dal 1982, criterio chiaramente stabilito dalla normativa LCN a cui non risponde nessuna delle tv che vorrebbe ottenere le suddette posizioni. Tutte le emittenti, infatti, comprese quelle del Gruppo Discovery, sono native digitali, vale a dire non hanno mai operato in analogico, per cui non corrispondono alle “ex analogiche”, eccetto ReteCapri.
Su questa vicenda ReteCapri si è comunque già allertata nei mesi scorsi per avviare azioni a propria tutela sia in sede amministrativa che comunitaria, non escludendo il profilo di carattere penale.