Lo ha chiarito la Cassazione, con ordinanza 12599 del 4 giugno 2014.
I fatti
Con avviso di accertamento notificato a una società in accomandita semplice, l’ufficio ha recuperato a tassazione l’Iva per l’anno 2004, avendo riscontrato l’indebita applicazione dell’esenzione d’imposta per le attività di trasporto passeggeri svolte dalla società a mezzo della propria motonave, in assenza delle autorizzazioni amministrative richieste per la configurabilità di un servizio di trasporto di linea (circostanza confermata dalle locali Capitanerie di porto) o anche “non di linea” (e cioè con una funzione supplementare integrativa, effettuato a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta – legge 21/1992).
L’avviso traeva origine da un processo verbale di constatazione della Gdf, del quale recepiva le conclusioni e vi rinviava quanto alla documentazione raccolta: dichiarazione del titolare della società indirizzata ad autorità locali, nella quale l’attività veniva ricondotta al “trasporto passeggeri per fini turistici”; fatture passive emesse da varie agenzie di viaggio dalle quali risultava che la provvigione, riconosciuta alla contribuente per le commissioni attive relative alla prenotazione delle mini crociere, era collegata ai voucher dei clienti; depliant che pubblicizzavano l’itinerario turistico oltre alla possibilità di effettuare, per gruppi organizzati, prenotazioni presso varie agenzie di viaggio.
La società ha impugnato l’atto sostenendo, invece, di svolgere un servizio di trasporto pubblico urbano (articolo 1, del Dlgs 28/2001, attuativo della direttiva 1999/35/Ce), esente da Iva (ex articolo 10, n. 14, Dpr 633/1972), viste la regolarità e la frequenza quotidiana del trasporto (gli orari, inoltre, erano portati a conoscenza degli utenti e dell’Autorità marittima anche con pubblicazione su un proprio sito internet), assicurate a prescindere dal numero di passeggeri.
Altalenante l’esito del giudizio nei gradi di merito.
Mentre la Commissione provinciale ha ritenuto dimostrate la asserzioni della società e ha annullato l’avviso di accertamento, i giudici di appello aditi dall’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato che un servizio di trasporto è Iva esente se è di pubblica utilità e, cioè, se può essere ritenuto essenziale a garantire il diritto dei cittadini alla mobilità sulla base di un riconoscimento delle autorità preposte (Cassazione, ordinanza 6484/2014) e se la successiva assegnazione del servizio viene effettuata secondo procedure concorsuali volte a garantire il miglior rapporto qualità-sicurezza-prezzo del servizio stesso.
In particolare, la Ctr ha ritenuto che, nella fattispecie esaminata, poiché il trasporto era destinato a soddisfare esigenze diverse, non sussistevano i presupposti di esenzione d’imposta. Ciò in quanto dalla documentazione in atti risultava che la motonave gestita dalla contribuente era dotata di infrastrutture accessorie, tipicamente turistico-ricreative, quali il servizio di ristorazione e bar, e che l’offerta di trasporto pubblicizzata presentava i viaggi come brevi crociere, durante le quali erano previste diverse attività (visite a terra delle varie isole dell’arcipelago toscano anche con presenza di guide turistiche, esibizione di metodi di pesca, vasca idromassaggio).
La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge 21/1992, in quanto l’attività svolta doveva essere ricondotta al trasporto urbano per acqua e, a tale riguardo, l’assenza di autorizzazione allo svolgimento di tale attività non poteva pregiudicare il diritto all’esenzione.
La Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso e ha affermato che “… la CTR, oltre a rassegnare l’esigenza di un’autorizzazione al trasporto per fruire dell’agevolazione disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 14…, ha espressamente accertato la natura tipicamente turistico ricreativa delle attività svolte dalla società contribuente ritenendo che tale finalità, correlata allo svolgimento di vere e proprie brevi crociere, non era compatibile con la ratio posta a base dell’esenzione…”.Osservazioni
I giudici di piazza Cavour, nella fattispecie sottoposta al loro vaglio, hanno escluso l’esenzione Iva dei corrispettivi incassati dalla società per tre ragioni: l’attività in concreto svolta non era sussumibile tra quelle esentate dal legislatore; non si limitava al mero trasporto, ma comprendeva anche attività ulteriori e ricreative; non era stata preceduta dal rilascio di autorizzazioni né l’assegnazione del servizio aveva seguito i principi di concorsualità.
L’articolo 10, comma 1, n. 14, del Dpr 633/1972, nella versione vigente all’epoca dei fatti e regolata dall’articolo 2, lettera b), del Dl 328/1997, stabiliva l’esenzione dall’imposta per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, precisando che sono considerati urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
La prestazione resa dalla società, quindi, non costituendo un mero servizio di trasporto e soddisfacendo esigenze diverse rispetto al bisogno primario della mobilità dei passeggeri, non rientrava nell’ambito applicativo della disposizione.
La contribuente, infatti, non si obbligava semplicemente a trasferire, verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro (come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ex articolo 1678 e seguenti, cc), ma si impegnava a offrire e a fornire un servizio diverso e più articolato presso luoghi di particolare interesse turistico con “prestazioni accessorie sia in navigazione che a terra, come proiezioni di filmati per bambini, illustrazioni audio foniche del paesaggio, servizio di bus navetta dai camping al porto d’imbarco, intrattenimenti a bordo” (sentenza impugnata, Ctr della Toscana, sezione distaccata di Livorno, n. 11/23/13, del 29/1/2013).
Non solo. La Corte ha concluso per la non esenzione Iva dei compensi incassati ritenendo che ulteriori motivi per confermare la decisone di secondo grado potevano rinvenirsi sia nella circostanza che le attività svolte dalle autorità pubbliche erano relative solo all’idoneità e alla sicurezza dei mezzi e non anche all’indicazione di interventi con metodi pubblici selettivi per garantire l’efficienza, la regolarità e la continuità dei collegamenti (in tal senso, risoluzione 117/2003), sia nel fatto che, come rilevato dal giudice di appello, sotto il profilo formale, il servizio non era stato assegnato secondo le regole della concorsualità.
articolo tratto da Fiscooggi