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Le distanze tra edifici non devono tenere conto dell’ascensore esterna al condominio

Creato il 14 gennaio 2016 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
ascensore

Il Tar Liguria (sentenza n. 1002/2015 del 3 dicembre) ha sentenziato che il computo delle distanze tra edifici non può tener conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore esterna a un condominio.

Il caso in esame. L’ immobile preso in considerazione dal TAR Liguria è elevato per cinque piani fuori terra e risulta non avere altre possibilità di installare l’ascensore al servizio dei suoi abitanti. Il fabbricato di proprietà dell’interessato è dietro al condominio. Il ricorrente ha ottenuto la sospensione dei lavori, la cui esecuzione è stata tuttavia legittimata in seguito. Il Tar Liguria ha infatti negato la natura di costruzione all’ascensore all’esterno di un caseggiato, perchè l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.

La decisione è arrivata dopo una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell’opera edilizia, priva di autonomia funzionale anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta di quegli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all’interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore. L’ascensore è considerato, all’interno della riflessione, un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere numerosi piani di scale.

Secondo il Tar Liguria “L’applicazione dei condivisi principi giurisprudenziali al caso di specie comporta la dichiarazione di infondatezza del motivo in esame, posto che il computo delle distanze tra edifici non può tener conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore in progetto, non dovendosi mutare tale opinione solo perché la rappresentazione grafica del manufatto erigendo prefigura degli spazi destinati allo sbarco degli utenti ai diversi livelli; si tratta infatti degli accessori di un manufatto che non va considerato volume tecnico per le ragioni esposte, sì che anche i piccoli spazi previsti appunto per la salita e la discesa dei passeggeri non possono far mutare l’opinione al riguardo”.

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