Conviene prestare attenzione quando si sale o si scende da un mezzo pubblico: in caso di caduta non sempre è possibile ottenere il risarcimento danni.
Il passeggero che, in discesa dal treno, inciampa e riporta lesioni a causa della distanza tra l’ultimo gradino del vagone e la banchina, non può chiedere il risarcimento danni alla compagnia di trasporti. Così, in sintesi, ha deciso la Corte di Cassazione , la quale ha ritenuto necessario addebitare i danni esclusivamente alla disattenzione del passeggero e non al titolare del collegamento ferroviario. ( in tal senso Cass. sent. n. 15233 del 3.07.2014)
La distanza tra predellino e banchina è uno spazio fisso e ineliminabile. Dunque, è un vuoto conosciuto da tutti che, con la dovuta attenzione, può essere agevolmente superato. In altre parole, in questa ipotesi, non è rinvenibile alcuna insidia o pericolo, né la società di trasporti ha violato il dovere di garantire la sicurezza nella manovra dei treni. Pertanto, in casi del genere, l’incidente trova la propria causa unicamente nella condotta distratta e poco accorta del passeggero.
In quali circostanze dunque è possibile richiedere il risarcimento danni?
Nonostante la presa di posizione sopra menzionata, vi sono una serie di casi al ricorrere dei quali il cliente ha diritto di ottenere un ristoro economico per i danni subiti . In generale, è sufficiente dimostrare che il vettore (incaricato al trasporto) non ha adottato tutte le cautele necessarie per evitare il concretizzarsi di possibili pericoli (Art. 1681 cod. civ.). Le misure di sicurezza devono accompagnare il passeggero in ogni momento di fruizione del servizio; esse devono garantire protezione anche nelle fasi di preparazione e conclusione del trasporto stesso, in particolare nella manovra di salita e discesa dal mezzo.
Al contrario ogni pretesa sarà rigettata quanto la società di trasporti dimostra alternativamente che: 1. ha adottato ogni precauzione possibile per evitare il danno; 2. l’evento è stato causato da un fatto esterno ed estraneo alle concrete possibilità del titolare; 3. la lesione deriva dall’imprudenza o distrazione dello stesso viaggiatore.
Ecco allora che si ha diritto a ottenere tutela quando il treno, o altro mezzo pubblico, parte senza attendere il completamento della vostra salita o discesa dal mezzo ( in tal senso Cass. sent. n. 666 del 18.01.2012.), oppure quando la caduta è determinata dal dislivello tra l’ultimo predello e la banchina( Trib. Firenze, sent. n. 2424 del 6.06.2007.) . In quest’ultimo caso, seppur simile all’ipotesi descritta in apertura, la responsabilità è addebitabile alla società se la lesione è stata determinata dalla diversa altezza tra gradino e banchina che poteva essere evitata se la società avesse esperito la manutenzione ordinaria o le misure necessarie a equilibrare i due piani. Non ha nulla a che vedere la distanza tra gli stessi che, come specificato in precedenza, è fissa e non è dovuta a colpa del trasportatore!
Foggia, 14 luglio 2014 avv. Eugenio Gargiulo