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Le guide di Cronaca giudiziaria dal mondo: Richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da incidente stradale. Procedura di indennizzo diretto con veicolo di controparte identificato

Da Avvdanielaconte

Le guide di Cronaca giudiziaria dal mondo:  Richiesta stragiudiziale di risarcimento danni da incidente stradale. Procedura di indennizzo diretto con veicolo di controparte identificato

Procedura stragiudiziale di indennizzo diretto con veicolo di controparte identificato

Per richiedere i danni conseguenti ad incidente stradale in via stragiudiziale con la procedura di indennizzo diretto, è importante seguire la seguente procedura:
A) Predisporre tutta la documentazione utile:
  1. Rilievi fotografici che riproducono il veicolo incidentato (le varie foto devono riprodurre il veicolo per intero - con la targa in evidenza - e i particolari dei danni subìti, da varie angolazioni)
  2. Se possibile, rilievi fotografici del luogo dove è avvenuto l'incidente (è un mezzo di prova efficace, soprattutto se fatte nell'immediatezza del sinistro, con i veicoli coinvolti ancora presenti)
  3. Nell'ipotesi di lesioni personali, documentazione medica (referto del pronto soccorso, certificati medici, documenti attestanti le spese mediche sostenute), il certificato medico attestante la guarigione con o senza postumi permanenti e relazione medica di parte (utile soprattutto nei casi nei quali le lesioni non sono lievi)
  4. Visura o Certificato cronologico del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) relativi al veicolo danneggiato e a quello danneggiante
  5. Modello C.I.D. (se sottoscritto).
  6. Rapporto o verbale di eventuali Autorità intervenute sul luogo dell'incidente (Vigili, Carabinieri, ecc.)
  7. Copia di un documento di identità valido (carta di identità, passaporto)
  8. Nominativi e indirizzi dei testimoni presenti sul luogo del sinistro
Nel modello CID vanno indicati i seguenti elementi essenziali:
  • targhe dei due veicoli coinvolti
  • nomi degli assicurati
  • nomi delle Compagnie di Assicurazione
  • descrizione delle modalità dell'incidente
  • data dell'incidente
  • firma dei due assicurati o dei conducenti
B) Inviare la lettera di messa in mora con racc. A/R 
L'invio è fondamentale al fine di interrompere il termine di prescrizione, che è di due anni dalla data dell'incidente); va indirizzata alla Compagnia di Ass.ne del danneggiato e , per conoscenza, a quella del danneggiante (secondo quanto previsto dall'art. 149 D. Lgs. n. 209 del 2005 e dal D.P.R. n. 254 del 18.07.2006). L'invio ad entrambe le Compagnie Assicurative è importante (ci sono giudici che dichiarano le domande di risarcimento improponibili se la messa in mora non è stata inviata ad entrambe le Compagnie).
Nella lettera di messa in mora devono essere riportate le seguenti notizie:
  1. per i danni a cose:
  • il nome degli assicurati
  • le targhe dei due veicoli coinvolti
  • la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni
  • la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
  • le generalità di eventuali testimoni
  • l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni)
2. per le lesioni personali del conducente e/o del terzo  trasportato, in aggiunta:
  • l’età, l’attività o il reddito del danneggiato
  • l’entità delle lesioni subite
  • la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice delle Assicurazioni circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie
Nell'ipotesi di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.
Alla lettera di messa in mora va allegata la seguente documentazione:
  1. Modello CID (se sottoscritto)
  2. Referto di pronto soccorso del giorno dell'incidente, certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, relazione medica di parte (se opportuna) con l'indicazione del compenso dovuto al medico che ha redatto il documento (nell'ipotesi di lesioni personali)
N.B.: La guida ha carattere generale. Per richiedere una guida approfondita e/o personalizzata vai alla pagina "Guide legali e pratiche"
Roma, 19 ottobre 2011   Avv. Daniela Conte
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