Nella sua sentenza odierna la Corte di giustizia UE dichiara che la nozione di medicinale in diritto dell’Unione 1 non include le sostanze che, come le miscele di piante aromatiche che contengono cannabinoidi sintetici, hanno come effetto una mera modifica delle funzioni fisiologiche, senza essere idonee a provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana e che sono consumate unicamente per provocare uno stato di ebbrezza e sono in ciò nocive alla salute umana.La Corte risponde così alle questioni del Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca) che, nell’ambito di due procedimenti penali, deve decidere se la vendita di miscele contenenti cannabinoidi sintetici utilizzate come sostituti della marijuana possa dar luogo ad azioni penali per vendita illegale di medicinali dubbi. Due venditori di tali miscele (D. e G.) sono stati infatti condannati da organi giurisdizionali inferiori per vendita di medicinali dubbi a pena detentiva di un anno e nove mesi con sospensione (D.) e a pena detentiva di quattro anni e sei mesi nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria di 200 000 euro (G.). All’epoca dei fatti i cannabinoidi sintetici non rientravano nell’ambito di applicazione della legge tedesca sugli stupefacenti, cosicché le autorità tedesche non potevano avviare procedimenti penali in base ad essa.Come emerge dalla sentenza nella causa C-358/13 e C-181/14 D. e G., rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il consumo dei cannabinoidi sintetici causa in generale uno stato di ebbrezza che può andare dall’esaltazione alle allucinazioni. Esso può altresì comportare nausee, rilevanti attacchi di vomito, episodi di tachicardia e di disorientamento, deliri, e addirittura arresti cardiocircolatori. Tali cannabinoidi sintetici sono stati sottoposti a test dall’industria farmaceutica nell’ambito di studi pre-sperimentali. Le serie di test sono state interrotte fin dalla prima fase farmacologica sperimentale: è infatti apparso che non potevano essere ottenuti gli effetti attesi da tali sostanze sulla salute e che erano prevedibili rilevanti effetti secondari per l’efficacia psicoattiva di tali sostanze.Tenuto conto, da un lato, dell’obiettivo del diritto dell’Unione (che consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana) e, dall’altro, del contesto nel quale si inserisce la nozione di «medicinale», la Corte conclude che in tale nozione non sono incluse le sostanze che hanno come effetto una mera modifica delle funzioni fisiologiche senza essere idonee a comportare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute umana. La Corte rileva che, secondo il Bundesgerichtshof, le sostanze di cui trattasi sono consumate a fini non già terapeutici, bensì puramente ricreativi, e che in ciò esse sono nocive per la salute umana. Considerati l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, l’esigenza di un’interpretazione coerente della nozione di medicinale, nonché quella di mettere in relazione l’eventuale nocività di un prodotto con il suo effetto terapeutico, siffatte sostanze non possono essere qualificate come medicinali. La circostanza che tale conclusione potrebbe avere la conseguenza di far sfuggire la commercializzazione dei cannabinoidi sintetici a qualsiasi repressione penale non è atta a rimettere in discussione la valutazione della Corte.
Lecce, 10 luglio 2014
Giovanni D’AGATA