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Le nuove regole per l'Imu sui terreni agricoli. Il 10 febbraio scade il termine di pagamento per il 2014

Creato il 03 febbraio 2015 da Gaetano61
 Le nuove regole per l'Imu sui terreni agricoli.  Il 10 febbraio scade il termine di pagamento per il 2014
Con un recente decreto legge (n. 4 del 24/01/2015), il governo ha messo la parola fine all'alternarsi di decreti e di ricorsi al Tar sul tema dell'applicazione dell'Imu sui terreni agricoli, introducendo le nuove regole per il 2015.  Eccole:
A) Possessori di terreni agricoli che NON esercitano l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale:
1) obbligo del versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati non montani (identificati con la lettera NM nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat - cliccare qui);
2) obbligo del versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (identificati con la lettera P nel predetto elenco);
3) esenzione dal pagamento dell'Imu, per i terreni agricoli ubicati nei comuni classificati totalmente montani (identificati con la lettera T dell'elenco);
B) Possessori di terreni agricoli che ESERCITANO l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (articolo 1 del Dlgs n. 99/2004):
1) obbligo del versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati non montani (identificati con la lettera NM nell'elenco dei Comuni); 
2) esenzione dal versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (identificati con la lettera P nell'elenco ISTAT); analoga esenzione viene applicata nel caso in cui gli stessi terreni vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
3) esenzione dal versamento dell'Imu, nel caso di terreni agricoli ubicati nei comuni classificati totalmente montani (identificati con la lettera T nell'elenco ISTAT)
A causa delle norme accavallatesi nel corso del 2014, il termine di versamento per l'anno 2014 è stato prorogato al prossimo 10 febbraio. É stato precisato che per il 2014 non è, comunque, dovuto il pagamento dell'Imu per i terreni agricoli che un decreto interministeriale del 28 novembre 2014 aveva considerato esenti. Il criterio introdotto da questo decreto, ora non più in vigore, suddivideva i comuni secondo l'altitudine riferita alla sede della casa comunale: 
da 0 a 280 metri - terreni non montani (obbligo del versamento dell'Imu per tutti); dal 281 a 600 metri  - parzialmente montani; (obbligo del versamento dell'Imu solo per chi non esercita l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale)da 601 metri - montani: esenzione dell'Imu per tutti.
Pertanto, per fare un esempio, solo per il 2014, se un comune risulta P - Parzialmente montano, ma l'altitudine supera i 600 metri (il dato dell'altitudine è riportato nel più volte citato elenco dei Comuni dal sito dell'Istat), in nessun caso si paga l'Imu sui terreni agricoli ubicati in detto comune.

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