
Con un recente decreto legge (n. 4 del 24/01/2015), il governo ha messo la parola fine all'alternarsi di decreti e di ricorsi al Tar sul tema dell'applicazione dell'Imu sui terreni agricoli, introducendo le nuove regole per il 2015. Eccole:
A) Possessori di terreni agricoli che NON esercitano l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale:
1) obbligo del versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati non montani (identificati con la lettera NM nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat - cliccare qui);
2) obbligo del versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (identificati con la lettera P nel predetto elenco);
3) esenzione dal pagamento dell'Imu, per i terreni agricoli ubicati nei comuni classificati totalmente montani (identificati con la lettera T dell'elenco);
B) Possessori di terreni agricoli che ESERCITANO l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (articolo 1 del Dlgs n. 99/2004):
1) obbligo del versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati non montani (identificati con la lettera NM nell'elenco dei Comuni);
2) esenzione dal versamento dell'Imu, nel caso terreni agricoli ubicati nei comuni classificati parzialmente montani (identificati con la lettera P nell'elenco ISTAT); analoga esenzione viene applicata nel caso in cui gli stessi terreni vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali;
3) esenzione dal versamento dell'Imu, nel caso di terreni agricoli ubicati nei comuni classificati totalmente montani (identificati con la lettera T nell'elenco ISTAT)
A causa delle norme accavallatesi nel corso del 2014, il termine di versamento per l'anno 2014 è stato prorogato al prossimo 10 febbraio. É stato precisato che per il 2014 non è, comunque, dovuto il pagamento dell'Imu per i terreni agricoli che un decreto interministeriale del 28 novembre 2014 aveva considerato esenti. Il criterio introdotto da questo decreto, ora non più in vigore, suddivideva i comuni secondo l'altitudine riferita alla sede della casa comunale:
da 0 a 280 metri - terreni non montani (obbligo del versamento dell'Imu per tutti); dal 281 a 600 metri - parzialmente montani; (obbligo del versamento dell'Imu solo per chi non esercita l'attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale)da 601 metri - montani: esenzione dell'Imu per tutti.
Pertanto, per fare un esempio, solo per il 2014, se un comune risulta P - Parzialmente montano, ma l'altitudine supera i 600 metri (il dato dell'altitudine è riportato nel più volte citato elenco dei Comuni dal sito dell'Istat), in nessun caso si paga l'Imu sui terreni agricoli ubicati in detto comune.
