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Le P.A. devono pubblicare l’indirizzo PEC sul sito internet

Creato il 10 ottobre 2011 da Cindi

Le P.A. devono pubblicare l’indirizzo PEC sul sito internetSecondo le intenzioni del legislatore, il d.lgs. 82/05 (conosciuto anche come “Codice dell’amministrazione digitale”) si prefigge la finalità di ammodernare le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al profilo tecnologico e all’uso di strumenti informatici e telematici che assicurino la gestione e la fruibilità dei dati in modalità digitale, con un’efficace interconnessione dei sistemi informativi delle varie amministrazioni.

In particolare l’art. 3 sancisce il principio secondo il quale i cittadini e le imprese abbiano diritto a ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/01), con i gestori di pubblici servizi e con le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (quelle individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 311/04).

Il combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 48 prevede da un lato che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avvenga mediante la posta elettronica certificata (la PEC disciplinata dal D.P.R. 68/05); dall’altro che, a tale fine, la pubblica amministrazione utilizzi gli indirizzi PEC dichiarati dai soggetti nell’ambito dei procedimenti amministrativi ovvero consulti gli elenchi PEC

a) delle società iscritte al registro delle imprese (obbligate a comunicare l’indirizzo di posta certificata dall’art. 16, comma 6, D.L. 185/08);

b) dei professionisti iscritti ad albi e registri (obbligati a comunicare l’indirizzo di posta certificata dall’art. 16, comma 7, D.L. 185/08);

c) nonché dei cittadini (che hanno attivato volontariamente la cosiddetta CEC-PAC, regolamentata dal DPCM 6 maggio 2009).

 D’altro canto, a norma dell’art. 54, comma 2 ter, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nei propri siti internet un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata per consentire al cittadino possa di rivolgere le proprie richiesta con tale strumento.

Il fatto

Alla luce di tale ultimo obbligo, alcuni cittadini hanno invitato la Regione Basilicata a pubblicare sulla home page del sito della Regione (www.basilicatanet.it o http://regione.basilicata.it) l’indirizzo istituzionale di PEC, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di comunicare con l’ente regionale attraverso la posta elettronica certificata.

In mancanza di riscontro nel termine di legge, i richiedenti hanno presentato ricorso dinnanzi al TAR della Basilicata chiedendo che la Regione fosse condannata a pubblicare il suo indirizzo PEC sul sito internet.

La sentenza

Con la Sentenza n. 478/11 depositata il 23 settembre 2011, il TAR ha accolto il ricorso ordinando conseguentemente alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari a pubblicare il predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto dei cittadini di comunicare tramite posta elettronica certificata.

Tale pronuncia si contraddistingue per essere la prima (ma probabilmente non l’ultima) sentenza che applicando il d.lgs. 82/05 e le “Linee guida per i siti web della P.A.” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, impone a una pubblica amministrazione di dotarsi di indirizzo PEC e di pubblicarlo on line a beneficio dei cittadini.

Il TAR, nella motivazione, riconosce che la mancata attuazione del diritto di questi ultimi di comunicare elettronicamente tramite l’utilizzo della PEC determina un disservizio, costringendo gli interessati a recarsi personalmente presso gli uffici e a utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere e inoltrare comunicazioni e/o documenti.

Infatti, secondo il Codice dell’amministrazione digitale, il documento trasmesso con qualsiasi mezzo informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza (quindi anche con la PEC), soddisfa il requisito della forma scritta e la sua trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Tale previsione viene, ovviamente, vanificata dalla mancata pubblicazione dell’indirizzo nel sito internet, con riflessi negativi anche sulle modalità di esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

La sentenza del TAR della Basilicata costituisce senz’altro un significativo passo in avanti verso l’e-government.


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