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Le spese straordinarie relative ai minori, genericamente considerate nell’ordinanza del Presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c., non sono autonomamente garantite da efficacia esecutiva, ma necessitano di un titolo esecutivo “ad hoc”.

Da Rebecca63

Le spese straordinarie relative ai minori, genericamente considerate nell’ordinanza del Presidente del tribunale ex art. 708 c.p.c., non sono autonomamente garantite da efficacia esecutiva, ma necessitano di un titolo esecutivo “ad hoc”.L’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva, opera in relazione alle somme che in quel provvedimento risultano determinate, ovvero sulla sua base sono determinabili secondo un semplice calcolo aritmetico. Nel caso in cui l’obbligo inadempiuto di contribuzione afferisce anche alle spese straordinarie della minore, genericamente considerate in quel provvedimento, in conformità ai principi che regolano il processo d’esecuzione, è necessario acquisire il titolo esecutivo attraverso un intervento del giudice che accerti la sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare.

Cassazione Civile, Sez. I, 24.02.2011, n. 4543

Teramo, 16 Aprile 2011  Avv. Annamaria Tanzi

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