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Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, sintesi e iter burocratico

Creato il 18 luglio 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

In data 23 maggio 2012 é entrato in vigore, dopo due rinvii, il decreto 11 aprile 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavorodi cui all’allegato VII del d.lgs. 81/2008 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

Tale decreto nasce con l’intento di colmare le lacune finora presenti nella rete delle verifiche periodiche a cura degli enti, velocizzando (o almeno si spera) le procedure burocratiche a carico del Datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice di una attrezzatura (leggi anche Verifiche periodiche attrezzature di lavoro, i chiarimenti del Ministero).

Le attrezzature da sottoporre a verifica periodica
Le attrezzature da sottoporre a verifica periodica sono quelle elencate all’allegato VII del d.lgs. 81/2008 ovvero: apparecchi di sollevamento materiali; attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 e 2 (a seconda di pressione e volume); generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW; ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente; scale aeree ad inclinazione variabile; ponti mobili sviluppabili su carro o sospesi con i relativi argani; idroestrattori a forza centrifuga; carrelli semoventi a braccio telescopico; piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne.

L’iter da seguire a carico del Datore di lavoro
Si riassumono di seguito i punti salienti di tale decreto e l’iter burocratico che il Datore di lavoro deve seguire sulla base delle nuove indicazioni normative:
- l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
- l’INAIL e le ASL possono provvedere direttamente alle verifiche, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DPL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco apposito.
- all’atto della richiesta di verifica, il Datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura; qualora appunto INAIL o ASL non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura, dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al Datore di lavoro.
- in caso di superamento dei termini (60 giorni per la prima verifica, 30 giorni per le successive verifiche periodiche), senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), né il soggetto abilitato indicato dal Datore di lavoro, il Datore di lavoro stesso individua uno dei soggetti abilitati dalla Regione in cui si trova l’attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica.

Requisiti della domanda per la richiesta di verifica periodica delle attrezzature
Affinché la richiesta di verifica dell’attrezzatura sia ritenuta valida, ai fini della decorrenza dei 30/60 giorni entro cui l’ASL/INAIL deve effettuare la verifica stessa, la domanda (fatta mediante apposita modulistica) deve rispondere ai seguenti requisiti:
- se trasmessa in formato cartaceo, deve essere fatta su carta intestata dell’azienda utilizzatrice (o del soggetto espressamente delegato dal Datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o corredata di timbro dell’impresa stessa e, in ogni caso, deve essere firmata dal soggetto richiedente;
- deve riportare l’indirizzo della sede dell’impresa utilizzatrice in cui è dislocata l’attrezzatura da verificare, tutti i dati fiscali relativi all’impresa stessa (es. sede legale, partita IVA, ecc.) ed i relativi riferimenti telefonici;
- deve riportare i dati identificativi dell’attrezzatura da verificare (es. tipologia di attrezzatura, numero matricola o, in sua assenza, numero di fabbrica e riferimenti del costruttore);
- deve riportare l’indicazione del soggetto abilitato (scelto fra quelli iscritti all’elenco dei soggetti abilitati di cui all’art. 2, comma 4 del d.m. 11 aprile 2011);
- deve essere indicata la data della richiesta.

La richiesta può essere fatta via posta (posta ordinaria, raccomandata semplice, raccomandata A.R.), via fax, tramite posta elettronica (e-mail semplice, PEC), via web attraverso il portale on-line, con raccomandata a mano.

Va ricordato comunque che in base al d.lgs. 81/2008, è sempre in capo al Datore di lavoro l’obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro; alla luce di ciò è bene pertanto che il Datore di lavoro segua attentamente (e con calendario alla mano) lo sviluppo della richiesta di verifica agli enti, vigilando sul rispetto delle scadenze ed eventualmente attivandosi prontamente per nuove richieste. Vietato quindi riposare sugli allori: pena sanzioni amministrative. All’erta!


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