Fino a poco tempo fa, la legge 3/2012 era praticamente sconosciuta ai più. Quattro giorni fa però la norma è tornata agli onori della cronaca per via della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del procedimento di esdebitazione che fissa i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura.Ricordiamo che la suddetta legge prevede la possibilità per i singoli cittadini di presentare al Tribunale di rifferimento un «piano di uscita» che permetta di cancellare i propri debiti.Il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito che il procedimento di fallimento può essere attivato non solo da un impresa, ma anche dal singolo cittadino. Inoltre si può usufruire del piano anche se il creditore è solo uno e corrisponde all’Agente di riscossione (leggasi Equitalia). Chinque abbia dunque delle cartelle esattoriali che non è in grado di pagare a causa dei debiti accumulati può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze. La richiesta può essere presentata al Tribunale, con il deposito di un piano di gestione dell’uscita dalla crisi. Una volta approvato dal giudice, il programma sarà vincolante anche per Equitalia che dovrà cancellare le ipoteche, rinunciare al pignoramento ecc.Procedimento di esdebitazione: i requisiti
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce quali siano i requisiti di cui gli enti autorizzati a gestire la crisi di sovraindebitamento devono essere in possesso. Ricordiamo che, previa domanda, tra questi enti compaiono:





