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Legge 3/2012: il procedimento di esdebitazione

Creato il 22 gennaio 2016 da Aelle
Il 28 gennaio 2015, con ben tre anni di ritardo quindi, è entrato in vigore il cosiddetto procedimento di esdebitazione che permette ai singoli cittadini di «dichiarare fallimento». Ma vediamo di saperne di più.Procedimento di esdebitazione
Fino a poco tempo fa, la legge 3/2012 era praticamente sconosciuta ai più. Quattro giorni fa però la norma è tornata agli onori della cronaca per via della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del procedimento di esdebitazione che fissa i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura.Ricordiamo che la suddetta legge prevede la possibilità per i singoli cittadini di presentare al Tribunale di rifferimento un «piano di uscita» che permetta di cancellare i propri debiti.Il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito che il procedimento di fallimento può essere attivato non solo da un impresa, ma anche dal singolo cittadino. Inoltre si può usufruire del piano anche se il creditore è solo uno e corrisponde all’Agente di riscossione (leggasi Equitalia). Chinque abbia dunque delle cartelle esattoriali che non è in grado di pagare a causa dei debiti accumulati può proporre un pagamento commisurato alle proprie finanze. La richiesta può essere presentata al Tribunale, con il deposito di un piano di gestione dell’uscita dalla crisi. Una volta approvato dal giudice, il programma sarà vincolante anche per Equitalia che dovrà cancellare le ipoteche, rinunciare al pignoramento ecc.Procedimento di esdebitazione: i requisiti
Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce quali siano i requisiti di cui gli enti autorizzati a gestire la crisi di sovraindebitamento devono essere in possesso. Ricordiamo che, previa domanda, tra questi enti compaiono:
- commercialisti, 
- avvocati,
- notai,
- studi associati,
- altri soggetti, a condizione che possiedano i requisiti formativi e di esperienza indicati all’interno decreto ministeriale,
- pubbliche amministrazioni, ovvero organi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni, dalle Università e dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio.Sottolineiamo che la Legge n. 3 del 2012 ha il fine di permettere ai soggetti che non possono dichiarare fallimento (consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, privati in generale, ecc.) di sdebitarsi attraverso la liquidazione del proprio patrimonio o mediante un accordo di ristrutturazione del debito.Il procedimento di esdebitazione può essere attivato solo da uno dei soggetti sopra indicati.Il professionista o l’organismo dovrà stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.Per quanto riguarda i compensi di questi organi, essi saranno stabiliti in proporzione all’ammontare dell’attivo realizzato o del passivo risultante dall’accordo proposto dal consumatore insolvente.Fonte: forex.it

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