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Legge Controesodo – Incertezze Interpretative

Da Fugadeitalenti

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Riportiamo il testo dell’interpellanza inviata nei giorni scorsi dai promotori della Legge Controesodo al Ministero dell’Economia, su alcuni dubbi interpretativi relativi al ddl.

Su tutti, il rischio di esclusione dai benefici fiscali per i “rientrati” in Italia nel periodo compreso tra la presentazione della proposta di legge e la sua effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma ci sono anche altri dubbi, riportati nella stessa interpellanza. Pubblicheremo la risposta del Ministero non appena sarà resa nota.

Interpellanza urgente

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per sapere – premesso che:

la legge 30 dicembre 2010 n. 238 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 28 gennaio 2011, prevede la concessione di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese e valorizzare le esperienze professionali maturate dai cittadini all’estero;

in relazione all’ambito soggettivo di applicazione degli incentivi di cui sopra, l’articolo 2 della citata legge stabilisce che hanno diritto ai benefici fiscali i cittadini dell’Unione europea che alla data del 20 gennaio 2009 (data della presentazione della proposta di legge alla Camera), possedevano i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla legge: essere nati dopo il 1o gennaio 1969, avere maturato, da laureati, esperienze lavorative fuori dall’Italia per la durata di almeno 24 mesi continuativi, o, in alternativa, avere frequentato, ottenendo una laurea o una specializzazione post lauream, un corso di studi fuori dall’Italia, per la durata di almeno 24 mesi continuativi; inoltre, il beneficio spetta solo a condizione che i suddetti soggetti facciano ritorno in Italia per essere assunti o per esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività;

il comma 2 dell’articolo 2 ha rinviato quindi al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato in data 3 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2011, che ha stabilito che possano beneficiare degli incentivi coloro che, tra gli altri requisiti, «negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia» svolgendovi attività di lavoro o conseguendovi un titolo di studio;

si potrebbe quindi dedurre che dall’applicazione del decreto attuativo derivi l’esclusione dal godimento dei benefici fiscali di coloro che, sebbene domiciliati all’estero da più di due anni, hanno mantenuto la residenza in Italia o nel loro Paese d’origine;

dal decreto non si evince inoltre se, nel caso di permanenza all’estero per attività di studio, possano accedere ai benefici anche coloro i quali, pur avendo trascorso all’estero due anni o più, abbiano svolto attività di studio di durata inferiore ai 24 mesi, come nel caso di corsi di specializzazione post-lauream (master), che si svolgono tipicamente in due anni accademici ossia nell’arco di 18 mesi solari -:

si chiede di sapere:

posto che, ad oggi, l’Agenzia delle Entrate dispone l’acquisizione dei benefici fiscali esclusivamente in favore di coloro che hanno fatto rientro in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della legge, se il Ministro interrogato intenda al contrario confermare, come previsto dalla legge n. 238 del 2010 e come condiviso dall’intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, che i benefici fiscali oggetto della legge 30 dicembre 2010 n. 238 sono riferibili a tutti coloro che hanno maturato i requisiti entro il 20 gennaio 2009, a prescindere dalla data di assunzione in Italia e fermo restando il limite dei tre mesi per il trasferimento della residenza in Italia, al fine di tutelare quanti abbiano fatto rientro in Italia durante l’iter di approvazione parlamentare della legge;

se l’esclusione dai benefici di cui all’art 3 comma 4 non comprenda coloro che sono all’estero per motivi di studio a spese del datore di lavoro italiano ovvero richiedendo una aspettativa allo stesso datore di lavoro italiano;

se, infine, il Ministro interrogato intenda confermare, come previsto dalla legge n. 238 del 2010, la irrilevanza dell’iscrizione all’A.I.R.E. o nei registri equivalenti al fine del godimento degli incentivi fiscali da parte dei soggetti beneficiari;

se i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile secondo le percentuali del 30 e del 20 percento, di cui all’articolo 3 della medesima legge, rilevano anche ai fini del calcolo delle imposte addizionali e delle detrazioni;

se un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30dicembre 2010 , n. 238, possa usufruire anche della detassazione delle somme prevista dalla legge 122/2010 e, in caso di risposta affermativa,in quale modo le due agevolazioni possono essere applicate.

MAGGIORI INFO: CONTROESODO.IT

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