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Informazioni utili per tutti gli aspiranti “cervelli di ritorno”: in collaborazione con il blog della trasmissione “Giovani Talenti” di Radio 24, pubblichiamo qui sotto le “Istruzioni per l’uso” della Legge Controesodo, il cui decreto attuativo è stato finalmente varato dal Ministero dell’Economia all’inizio di giugno.
Per altre info clicca sul blog di Giovani Talenti o sul sito del Progetto Controesodo.
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INCENTIVI FISCALI PER IL CONTROESODO
ISTRUZIONI PER L’USO
La legge n. 238/2010 – “Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia” - rappresenta il primo tassello del più ampio progetto “bipartisan”, composto da altri quattro provvedimenti e denominato “Controesodo”, il cui intento è quello di favorire il rientro in Italia di risorse umane qualificate e la loro omogenea distribuzione sul territorio nazionale.
Con la Legge n. 238/2010, il Parlamento ha voluto iniziare ad infondere un positivo segnale non solo ai giovani ma all’intero Paese: il tema della cosiddetta “fuga dei cervelli” è nell’agenda politica e i principali Partiti di governo e d’opposizione intendono affrontarlo facendo “fronte comune”.
La norma non comporta discriminazioni nell’ambito dell’Unione Europea e, dunque, avranno diritto agli aiuti tutti i cittadini comunitari che, alla data del 20 gennaio 2009 (presentazione del DDL alla Camera), possedevano i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla Legge.
I beneficiari delle agevolazioni devono, alla data del 20 gennaio 2009:
- avere avuto meno di 40 anni;
e
- avere maturato, da laureati, esperienze lavorative fuori dall’Italia, per la durata di almeno 24 mesi continuativi;
o
- avere frequentato, ottenendo una laurea o una specializzazione post lauream, un corso di studi fuori dall’Italia, per la durata di almeno 24 mesi continuativi.
Inoltre, il beneficio spetta a condizione che i suddetti soggetti vengano assunti o decidano di esercitare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la residenza, in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Sono esclusi coloro che, in quanto lavoratori dipendenti, sono stati “comandati” a svolgere il periodo di lavoro o di studio all’estero.
L’agevolazione fiscale prevista dalla Legge consiste in un abbattimento forfettario e temporaneo del reddito imponibile ai fini IRPEF – sia esso di lavoro dipendente, d’impresa o di lavoro autonomo – dei soggetti che si configurano quali beneficiari. Per le lavoratrici, il reddito rileverà (per tre anni) solo per il 20%, mentre per i lavoratori la tassazione sarà sul 30% del medesimo. Gli incentivi fiscali, dunque, risultano essere proporzionati al reddito: maggiore è quest’ultimo e maggiore è il risparmio d’imposta.
La minore tassazione dovrà, comunque, essere contenuta nel limite dei 200.000 euro su un triennio, fissato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (c.d. de minimis) ed è incompatibile con gli aiuti a favore del rientro di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero (art. 17 del D.L. n. 185/2008) e con il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del territorio nazionale (art. 1, commi da 271 a 279, Legge n. 296/2006).
I beneficiari potranno usufruire degli incentivi fiscali previsti dalla Legge 238/2010 dalla data della sua entrata in vigore e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013; pertanto, i periodi interessati saranno il 2011, 2012 e 2013. Da qui un’altra conseguenza: se si è “già tornati” in Italia (ma, comunque, dopo il 20 gennaio 2009) il beneficio sarà massimo (ovvero esteso agli anni 2011, 2012 e 2013). All’estremo opposto c’è la situazione di chi “rientrerà” solo nel 2013: in questo caso, il beneficio durerà un solo anno (il 2013 stesso).
La Legge n. 238/2010, per evitare usi impropri degli incentivi nonché ogni possibile forma di comportamenti elusivi finalizzati all’ottenimento dei meri vantaggi fiscali, prevede delle specifiche cause di decadenza dai medesimi.
Il diritto alla tassazione agevolata si perde se il beneficiario trasferisce la propria residenza o il proprio domicilio al di fuori dell’Italia prima che siano decorsi cinque anni dalla data della prima fruizione dell’agevolazione. In questo caso, sarà l’Amministrazione finanziaria italiana a recuperare l’importo delle minori imposte versate, aggiungendovi sanzioni e interessi. In altri termini, chi torna in Italia e si avvale della tassazione agevolata di “Controesodo” deve rimanere nel nostro paese almeno 6 anni, dato che il primo utilizzo del beneficio avviene con la presentazione del modello Unico relativo alla tassazione dei redditi dell’annualità precedente.
Chi vorrà utilizzare l’incentivo fiscale – avendone i requisiti – potrà farlo “automaticamente”, direttamente con la presentazione del modello Unico o, se lavoratore dipendente, mediante la gestione diretta da parte del datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate emanerà a breve delle istruzioni operative. Nel frattempo, sarà possibile porre quesiti sull’applicazione della legge anche per il tramite di questo blog o inviandoli al webmaster del sito Controesodo, www.controesodo.it.
Amedeo Sacrestano
Consulente tecnico giuridico di Controesodo