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Legge di Stabiltà 2013 - (Ri)Valutazione Terreni e Partecipazioni
L'articolo 1, comma 473, Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. "Legge di stabilità 2013", intervenendo sull'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, prevede la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei seguenti beni:
1. terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
2. partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
3. posseduti alla data del 1 gennaio 2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È stabilito al 30.06.2013, ovvero 1 luglio 2013 in quanto il 30 giugno 2013 è domenica, il termine entro il quale effettuare:
1. la redazione e l'asseverazione della perizia di stima;
2. il versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione indicato dalla perizia, le seguenti aliquote:
o 2% per le partecipazioni non qualificate;
o 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni
N.B.: Tale opportunità può essere opportunamente valutata da coloro che vogliono trasferire i propri beni.
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