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Legge Merlin superata dai fatti

Creato il 09 settembre 2013 da Ritacoltellese

Legge Merlin superata dai fatti

7 settembre 2013 - SP 215 dal Km. 34 al 38 - Foto fatta da Rita Coltellese


Oggi la situazione era la stessa ed è questa da molto tempo come in tanti altri posti sparsi per la Penisola.
La giovanissima ripresa in foto è praticamente nuda, mostrando il suo grazioso sederino a chi passa in auto per la Strada Provinciale 215 e, infastidita dall'essere ripresa, si china a raccogliere un sasso lanciandolo verso la nostra auto centrandola. 
Non so attraverso quali percorsi la giovanissima color cioccolata sia giunta nel nostro Paese con le sue compagne di vetrina stradale sotto gli occhi di tutti (anche bambini naturalmente), ma so che non è questo che un Paese civile può permettere.Non si può consentire che persone senza permesso di soggiorno (la prostituzione non consente il rilascio di simili permessi, non essendo un "lavoro" consentito nel nostro Paese) siano ridotte in consenziente o costretta schiavitù del sesso lungo le strade.Allora che tornino nel loro Paese. Non facciamo entrare persone per ridurle così. Altrimenti non possiamo dirci civili, almeno non possono dirlo le Istituzioni che consentono questo mercato di esseri umani.Cos'è ormai in Italia il comune senso del pudore?E' da ritenersi normale che lungo una strada che siamo costretti a percorrere, noi e tanti altri nel Paese, si debba assistere allo spettacolo desolante di povere creature a sedere nudo che si vendono apertamente?Allora, se Polizia e Carabinieri che transitano per tali strade come noi non fanno nulla, si deve desumere che mostrare il sedere nudo ai passanti è cosa lecita e giusta e non offende più il comune senso del pudore?
Cosa ne pensa la Presidente della Camera dei Deputati, così sensibile alle problematiche di chi approda illegalmente in Italia?Cosa ne pensa il Ministro dell'Integrazione Cécile Kyenge?E' giusto entrare in massa illegalmente per finire sfruttati come prostitute o come braccia pagate in nero pochi euro alloggiando in baracche fatiscenti?E' questo degno di un Paese civile?
Hanno Polizia e Carabinieri nel loro duro lavoro gli strumenti normativi e logistici per impedire questa schiavitù a cielo aperto? 
Oltre queste domande che tanti come me si pongono c'è l'indifferente accettazione dell'inaccettabile, l'assuefazione indolente allo sfascio, anche e soprattutto morale del Paese, fino all'approfittarsi di codeste creature, povere e private anche del concetto di dignità umana, per lucrarci sopra.
Da: La Repubblica.it

Legge Merlin
ecco il testo

Ma oggi si chiede l'applicazione dell'articolo 3 ai clienti
 


Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

Prostituzione, i clienti
non commettono reato

DALL'ARCHIVIO
di Repubblica.it

Suicida giovane
scoperto con una
lucciola

Perugia, il Gip conferma
"i clienti favoriscono
la prostituzione"

Prostituzione:
manette anche
ai clienti

Udine, arrestati
un poliziotto
e due carabinieri

DOCUMENTO
Legge Merlin superata dai fatti
La legge Merlin
Prostituzione:
Violante accusa
i clienti

La proposta
di Livia Turco

Amato propone
le manette
ai clienti

Prostitute:
in Italia
sono 70.000

Il caso
delle multe
ai clienti


IN RETE
(in italiano)
Dipartimento
Pari opportunità

Progetto
"Oltre la strada"

 
Art.1


E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art.2


Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3


Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti:
"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.

Art.4


La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

Art.5


Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.

Art.6


I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art.7


Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione

Art.8


Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art.9


Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

Art.10


Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art.11


All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.
Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Art.12


E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art.13


Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art.14


Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.

Art.15


Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.
 
Come si evince dal testo stesso, esso è superato dalla realtà che dal 1958 in poi si è a poco a poco creata, fino a diventare qualcosa di incontenibile dalla norma che sanava una situazione precedente di una società e di una situazione politica superate della Storia.Bisogna che la Politica ne prenda atto e agisca.Non è solo questo piccolo blog che lo esprime, essendoci stati negli anni articoli su articoli di cronaca e di analisi di illustri penne sul problema.Da anni quartieri di città abitati da normali cittadini sono diventati quartieri a "luci rosse" loro malgrado, in cui le proteste delle famiglie, che dovevano spiegare ai loro bambini quello che vedevano, sono rimaste inascoltate:

Art.2


Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Invece si sono creati nella totale inapplicazione della Legge.Davanti allo stato di fatto è il caso di rimettere mano alla materia, tenendo conto che la fogna chiusa e ripulita ha prodotto nei decenni un liquame sparso ovunque!Se è il mestiere più antico del mondo, dunque inevitabile, va proibito severamente con sanzioni come l'arresto se effettuato all'aperto, e va consentito con controllo in luoghi preposti.Questo non vuol dire rimettere in piedi il modello "Case Chiuse", che stavano anche in mezzo alle città in palazzi qualsiasi con le persiane pudicamente chiuse, ma studiare un modello tipo i quartieri di Amburgo e di Amsterdam come esistevano già quaranta e più anni fa.Ma facciamo sparire questi incivili spettacoli dalle strade dove, nascostamente, la delinquenza sfrutta le "donne in vetrina".  

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