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Legge salva teatro

Creato il 13 luglio 2012 da Nonzittitelarte

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 404

presentata dai Consiglieri regionali
STERI – PITTALIS – DIANA Giampaolo – URAS – DEDONI – SANNA Giacomo -
DIANA Mario – SALIS

il 13 luglio 2012

Disposizioni relative alla Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e per la prosecuzione
del progetto SCUS

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende affrontare la straordinaria condizione di difficoltà finanziaria e gestoria in cui versa la Fondazione Teatro lirico di Cagliari.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, costituita con il concorso dello Stato, della Regione, del Comune di Cagliari e, quale socio privato, della Fondazione Banco di Sardegna, ai sensi dell’articolo 2 dello statuto, ha come fine principale quello di perseguire l’arte musicale, realizzando spettacoli lirici, di balletto, concerti o comunque spettacoli musicali.

La sua attività, sempre secondo lo statuto, dovrebbe svilupparsi in ambito regionale, nazionale e internazionale, secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

L’istituzione attualmente versa in una condizione che, in assenza dell’assunzione immediata dei più adeguati interventi da parte dei principali soggetti pubblici di riferimento, in primo luogo da parte della Regione, deve considerarsi praticamente prossima al dissesto.

La situazione debitoria pregressa si aggira a oggi intorno ai 7.000.000 di euro, per somme dovute e non pagate a fornitori e scritturati. In conseguenza di tale situazione debitoria sono già in esecuzione procedimenti di pignoramento sui beni materiali della Fondazione e persino, direttamente alla fonte, sulle entrate finanziarie derivanti dai contributi ordinari dei soci.

Per la gestione corrente la Fondazione è costretta ad attingere al fido bancario di cassa: l’utilizzo del fido è in costante, quotidiana crescita e produce interessi passivi pari a 200.000 euro annui, anch’essi in conseguente crescita.

Se la soluzione dell’esposizione debitoria si configura come una indifferibile priorità, occorre nel contempo prevedere, in linea con la disciplina statale di riferimento, strumenti che possano efficacemente garantire la partecipazione dell’Amministrazione regionale a tale istituzione, che rappresenta la più grande ed importante fabbrica della cultura della Regione.

Operativamente, vi è la necessità di trasferire da subito il contributo ordinario della Regione relativo all’anno 2012 per l’importo complessivo di euro 9.200.000.

Con le risorse derivanti dal trasferimento tempestivo del contributo ordinario regionale e del saldo relativo al 2012 della quota contributiva del Comune sarebbe possibile già da quest’anno anticipare, seppure in misura ridotta, la corresponsione di somme ai creditori (fornitori e scritturati): ciò anche al fine di dimostrare la disponibilità della Fondazione ad avviare a soluzione la situazione debitoria, salvaguardando nel contempo l’immagine dell’istituzione anche ai fini della sua solvibilità.

È inoltre necessario, ai fini di una corretta gestione finanziaria, che, a decorrere dall’esercizio 2013, i contributi della Regione e del Comune siano corrisposti dal mese di gennaio di ciascun anno e che una sollecitazione in tal senso sia rivolta anche allo Stato: ciò al fine di evitare le anticipazioni di cassa e i relativi onerosi costi annuali per interessi passivi.

Per risolvere definitivamente la situazione di passività derivante dai debiti pregressi si rappresenta l’ipotesi di attivare, nell’esercizio finanziario 2013, un’anticipazione di 10.000.000 di euro da parte della Regione, da restituire in dieci anni, con rate annuali di 1.000.000 di euro; la rata sarebbe trattenuta dalla stessa Regione all’atto del trasferimento del contributo ordinario annuale.

In tal modo si eviterebbe il ricorso a un indebitamento derivante dalla contrazione di mutui col sistema bancario, che produrrebbero ulteriori erosioni di risorse per costi e interessi.

L’articolo 4, comma 49, della legge finanziaria regionale, appare incongruo, in quanto nella prima parte esso determina l’importo ordinario da corrispondere per l’anno 2012, mentre nella seconda parte, stabilendo che esso è “finalizzato al risanamento della situazione debitoria”, sembrerebbe configurarlo come contributo straordinario.

Ma se il contributo è finalizzato al risanamento della situazione debitoria, è legittimo porsi la domanda: con quali risorse si dovrebbe provvedere all’attività ordinaria dell’istituzione?

Sarebbe più congruo, in considerazione della particolare natura giuridica della Fondazione, che opera senza fini di lucro, prevedere un eventuale intervento straordinario della Regione, aggiuntivo rispetto al contributo ordinario, quale quello dell’anticipazione previsto nella presente proposta, e condizionato alla presentazione di un piano di risanamento finanziario. La Fondazione ha peraltro predisposto, di propria iniziativa, un piano di risanamento finanziario aziendale e lo ha trasmesso all’Amministrazione regionale in data 21 marzo del corrente anno.

Tutto ciò premesso, in assenza delle condizioni strutturali per avviare una proficua gestione non si intravvede altra possibilità se non quella di correggere la normativa vigente.

Se è vero, come da più parti sostenuto, che il futuro dell’economia consiste nell’investire in cultura, l’intervento è necessario anche al fine di sollevare l’attenzione della politica, delle pubbliche istituzioni e del mondo della cultura, richiamando tutti i soggetti alle proprie responsabilità, affinché la Fondazione Teatro lirico di Cagliari sia messa nelle condizioni di entrare a far parte in termini competitivi del nuovo sistema delle fondazioni previste dal decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito nella legge 29 gennaio 2010, n. 100, recante “Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali” ove, tra l’altro, è appunto, previsto il riordino delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La legge n. 100 del 2010 prevede che a favore del nuovo sistema delle fondazioni vengono garantiti da parte dello Stato, con una programmazione pluriennale, flussi finanziari importanti e serrati sistemi di controllo e di vigilanza sulla gestione economica finanziaria in ordine alla quale è attribuita totale responsabilità al sovrintendente e al consiglio di amministrazione circa il rispetto dei vincoli e dell’equilibrio di bilancio.

L’articolo 2 è dettato dalla necessità di garantire la prosecuzione del progetto SCUS per le attività di supporto ai comuni per l’adeguamento della pianificazione urbanistica ai PPR e ai PAI.

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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 6 del 20121. I commi 49 e 50 dell’articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), sono sostituiti dai seguenti:
“49. Il contributo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari di cui alla legge regionale 5 dicembre 1973, n. 38 (Contributo annuo alla Fondazione Teatro lirico di Cagliari) è determinato per l’anno 2012 in euro 9.200.000 (UPB S05.04.003); alla determinazione del medesimo contributo per gli anni successivi si provvede a’ termini dell’articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
50. A favore della Fondazione Teatro lirico di Cagliari, per il ripiano delle esposizioni debitorie, è autorizzata, nell’anno 2013, a titolo di anticipazione, la spesa di euro 10.000.000 da restituire in dieci anni, con rate annuali di euro 1.000.000 mediante compensazione in sede di erogazione del contributo ordinario annuale (UPB S05.04.003).”.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Fondazione presenta all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo il programma di risanamento pluriennale.

3. Alla spesa di cui all’articolo 4, comma 50 della legge regionale n. 6 del 2012, così come modificato dalla presente legge, si fa fronte mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1), annualità 2013, della tabella A allegata alla legge finanziaria per l’anno 2012.

 

Art. 2
Progetto SCUS

1. Al fine di garantire la prosecuzione del progetto SCUS per le attività di supporto ai comuni per l’adeguamento dei PUC al PPR ed ai PAI è autorizzata una spesa valutata in euro 85.000 per l’anno 2012 ed in euro 275.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 in conto dell’UPB S04.10.006; conseguentemente è ridotta di pari importo l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, iscritta in conto dell’UPB S04.09.003.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si fa fronte:

in diminuzione

UPB S04.09.003
Vigilanza e controllo sull’attività urbanistica
2012 euro 85.000
2013 euro 275.000
2014 euro 275.000

in aumento

UPB S04.10.006
Contributi ai comuni per strumenti urbanistici
2012 euro 85.000
2013 euro 275.000
2014 euro 275.000

 

Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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