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LEGITTIMA DIFESA – Ecco quando si puo’ reagire

Creato il 23 febbraio 2015 da Ilfattaccio @Ilfattaccio2

LEGITTIMA DIFESA - Ecco quando si puo' reagire

PROSEGUONO LE POLEMICHE DOPO IL CASO DEL BENZINAIO DI VICENZA CHE HA COLPITO IL RAPINATORE. Ma quand’è che la legge consente di usare le armi? Risponde alle domande Stefano Toniolo, avvocato penalista ed associato dello Studio Martinez&Novebaci di Milano. Quando è possibile usare un’arma legittimamente detenuta senza incorrere in conseguenze giudiziarie? L’articolo 52 del codice penale prevede una cosiddetta causa di giustificazione che rende non punibile chi abbia commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

LEGITTIMA DIFESA - Ecco quando si puo' reagire
I REQUISITI DELLA LEGITTIMA DIFESA SONO QUINDI SOSTANZIALMENTE TRE
1- la difesa deve essere necessaria (per cui non è configurabile l’esimente quando l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi);
2- il pericolo dell’offesa deve essere attuale (intendendosi come attuale un pericolo presente o incombente e non futuro o già esaurito);
3- la difesa deve essere proporzionata alla offesa (non vi sarà proporzione nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell’interesse leso –ad esempio vita o incolumità fisica- sia più rilevante sul piano dei valori costituzionali rispetto a quello difeso –ad esempio il proprio patrimonio- ).

LEGITTIMA DIFESA - Ecco quando si puo' reagire
NEL 2006 E’ STATA INTRODOTTA UNA MODIFICA NORMATIVA che ha stabilito che nei casi di violazione di domicilio (o dei luoghi ove si esercita l’attività professionale) sussiste per legge il rapporto di proporzione se taluno, già legittimamente presente all’interno del domicilio, usi un’arma legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o la altrui incolumità oppure i beni propri o altrui, purché in questo secondo caso non vi sia desistenza e vi sia pericolo d’aggressione. “L’eccesso di difesa” per il quale fino ad ora si poteva venire condannati, non esiste più. Che cosa prevede concretamente la legge? La nuova normativa non ha escluso per legge l’eccesso di difesa che tuttora è presente nel nostro ordinamento, ma ha solo stabilito che uno dei tre requisiti sopra esposti sia presuntivamente ritenuto sussistente in determinati casi, che, per semplicità di definizione, possono essere per l’appunto contestualizzati nell’alveo delle ipotesi di violazione di domicilio (ad es. un ladro in casa, una rapina in un negozio, eccetera). In altre parole le modifiche apportate hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, mentre l’imputato, per poter vedere riconosciuta la legittima difesa, dovrà comunque provare gli ulteriori presupposti, ossia l’attualità dell’offesa e l’inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità. Inoltre, come si è visto, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza (ad esempio il ladro o il rapinatore stanno scappando) e sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. Molti cittadini hanno paura a reagire. Secondo lei, la legge sulla legittima difesa presenta delle lacune? Chi subisce una rapina, ad esempio, e reagisce sparando è davvero tutelato? La questione è particolarmente complessa. Se da un lato la legge certamente non può consentire un utilizzo indiscriminato della forza e delle armi, dall’altro però è chiaro che non si possa vivere nel terrore di difendere l’incolumità propria e quella delle persone a noi care. È difficile generalizzare ed ogni situazione deve essere analizzata in concreto. Ciò detto, a mio avviso la normativa, pur essendo un po’ macchinosa, contempla un adeguato bilanciamento delle due esigenze. Resta poi come sempre ineludibile, per una corretta applicazione delle disposizioni di legge, l’utilizzo di una giusta dose di buon senso.

>Fonte< 
Redatto da Pjmanc: http://ilfattaccio.org


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