“LEI NON SA CHI SONO IO” la pronunciò Totò nel film “Totò a colori” apostrofando l’onorevole Trombetta e suscitando simpatia.
Ora può bastare per far scattare una condanna per minaccia.
È quanto afferma la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.11621/2012 spiegando che si tratta di un’espressione in grado di limitare la libertà psichica dell’interlocutore attraverso la prospettazione di un pericolo che un male ingiusto possa essere procurato alla vittima. Nel giudizio di merito Antonio G. era già stato assolto dal giudice di Pace nell’aprile 2010 dichiarando ”l’inidoneità offensiva” della frase, al contrario della suprema Corte che la ritiene in grado di limitare la libertà psichica altrui durante una discussione.
Il giudice dichiara ”è irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente”.
Tale limitazione alla libertà, secondo la Corte, costituisce elemento essenziale del reato di minaccia. Non è necessario, si legge nella sentenza, “che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire” ed è del pari irrilevante il fatto che il male minacciato sia indeterminato.
I giudici di piazza Cavour, accogliendo la tesi della procura, hanno anche evidenziato come una simile espressione debba essere valutata nel contesto in cui è stata pronunciata prima di poter escludere la sua valenza minatoria. Anche l’indeterminatezza del male minacciato, spiega la Corte, non può scagionare l’imputato giacché è sufficiente che questo male sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.
Lecce, 8 luglio 2012
Giovanni D’AGATA