Lezioni sulla nuova riforma del condominio Quesiti a cura di Colombo Clerici

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

Domanda) Abbiamo intenzione di far eseguire il rifacimento della facciata del condominio, con una spesa molto elevata che vorremmo dilazionare; mi hanno riferito che col prossimo mese di giugno bisogna necessariamente costituire un fondo. E’ vero?
E i lavori si possono iniziare anche se non sono stati raccolti tutti i soldi?
-Risposta) In effetti la legge di Riforma del condominio, che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno, prevede (art.1135 n.4) che quando si delibera l’esecuzione di lavori straordinari, si debba anche “costituire” obbligatoriamente un fondo pari all’entità dei lavori da eseguire.
Una deliberazione che non lo prevedesse, sarebbe quindi viziata e potrebbe essere impugnata da un condomino dissenziente, assente o astenuto.
Tuttavia si ritiene che il vizio sia di semplice “annullabilità”, e quindi debba essere fatto valere entro i trenta giorni, decorrenti dalla delibera per i presenti, e dalla comunicazione per gli assenti. Non essendovi altra sanzione espressa, la mancata impugnazione non dovrebbe creare altri problemi.
Ci si chiede poi se sia sufficiente la deliberazione di un fondo, magari con versamenti dilazionati all’andamento dei lavori, che potrebbero anche essere avviati, oppure si debba necessariamente precostituire un accantonamento integrale, prima di iniziare le opere.
Questa seconda soluzione pare eccessivamente paralizzante, perché rimanderebbe inevitabilmente l’esecuzione di interventi, magari subito necessari. Quindi per l’avvio dei lavori si ritiene sufficiente che la delibera costituisca il fondo e ne determini le modalità del versamento.Le mail ti raggiungono ovunque con BlackBerry® from colombo clerici for blogagenzie@gmail.com MILANO 25 maggio 2013


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