Il Ministero del Lavoro, il 13 dicembre 2011, rispondendo ad istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che nel Libro Unico del Lavoro devono essere indicate le ore effettivamente lavorate e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore; in caso contrario le dichiarazioni riportate sono da considerare infedeli e si applica la relativa sanzione pecuniaria (da 150 a 1500 euro, che aumenta da 500 a 3000 euro se riferita a più di dieci lavoratori).L’ipotesi più ricorrente nella pratica si verifica quando il datore corrisponde al lavoratore il cd. “fuori busta” oppure registra sul L.U.L. ore lavorative diverse da quelle effettivamente prestate dal lavoratore.In particolare, il Ministero ha precisato che sono da considerarsi infedeli le annotazioni di dati non veritieri che si riflettono immediatamente sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro.Pertanto l’infedeltà si configura "ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata nel libro unico."studio Cassaro Gaeta Latina Consulenza Consulenti Consulente del Lavoro Fiscale
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Il Ministero del Lavoro, il 13 dicembre 2011, rispondendo ad istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che nel Libro Unico del Lavoro devono essere indicate le ore effettivamente lavorate e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore; in caso contrario le dichiarazioni riportate sono da considerare infedeli e si applica la relativa sanzione pecuniaria (da 150 a 1500 euro, che aumenta da 500 a 3000 euro se riferita a più di dieci lavoratori).L’ipotesi più ricorrente nella pratica si verifica quando il datore corrisponde al lavoratore il cd. “fuori busta” oppure registra sul L.U.L. ore lavorative diverse da quelle effettivamente prestate dal lavoratore.In particolare, il Ministero ha precisato che sono da considerarsi infedeli le annotazioni di dati non veritieri che si riflettono immediatamente sugli aspetti legati alla retribuzione o al trattamento fiscale o previdenziale del rapporto di lavoro.Pertanto l’infedeltà si configura "ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata nel libro unico."studio Cassaro Gaeta Latina Consulenza Consulenti Consulente del Lavoro Fiscale
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