In materia di licenziamento collettivo, non è ravvisabile il vizio di extrapetizione nel caso in cui, avendo il lavoratore censurato il licenziamento sotto il profilo del mancato rispetto dei criteri di scelta e posta in dubbio anche la rituale osservanza del procedimento di cui all’art. 4 l. n. 223/1991, il giudice dichiari l’inefficacia del licenziamento per la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; facendo così corretta applicazione del principio dettato dall’art. 5 l. n. 223/1991 circa l’inefficacia del licenziamento in caso di violazione delle procedure previste dall’art. 4 della medesima legge.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 15 luglio 2014, n. 16134
Teramo, 16 Luglio 2014 Avv. Annamaria Tanzi
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