E’ da escludere che possa configurarsi una ipotesi di insubordinazione nel rifiuto del lavoratore di ricevere la documentazione concernente la procedura di mobilità, non potendo tale comportamento farsi rientrare nell’alveo delle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro. Così come le frasi di apprezzamento negativo dell’iniziativa datoriale espresse dal medesimo lavoratore possono essere ricondotte alle sue prerogative di sindacalista ed appaiono inidonee a screditare sul piano commerciale l’operato dell’impresa, mentre l’espressione “sbruffone” rivolta all’amministratore unico della stessa, seppur censurabile sul piano disciplinare, appare inidonea a giustificare l’adozione della misura espulsiva, essendosi trattato di una semplice reazione emotiva scevra da intenti di minaccia.
Cassazione Civile, sez. Lavoro, 11 settembre 2012, n. 15165
Teramo, 12 Settembre 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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